L’impresa che presenta l’offerta priva dei requisiti necessari può essere esclusa

28 Gennaio 2016
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Il Consiglio di Stato con la sentenza 193 del 20 gennaio 2016 ha ribadito che l’accertata carenza di requisiti tecnici dell’offerta, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, può legittimamente determinare l’esclusione dalla gara dell’impresa che ha presentato l’offerta priva dei necessari requisiti.

Tale affermazione si ritrova in precedenti giurisprudenziali anche recenti. (Consiglio di Stato Sezione III, n. 5477 del 3 dicembre 2015; n. 3275 del 1 luglio 2015).
In tali decisioni, i giudici amministrativi di secondo grado avevano anche chiarito che tale conclusione non si pone in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, introdotta dall’art. 4 comma 2 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

Tale articolo prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il Collegio ha precisato che lo scopo di  tale disposizione è principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa,  mentre è indubbia l’esclusione da una gara a causa dell’accertata mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) necessari dell’offerta.

Il collegio nella sentenza ha anche chiarito che l’eventuale genericità delle referenze bancarie non conduce all’esclusione dalla gara ma semmai al ricorso del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Codice dei contratti, che da recente giurisprudenza ((Consiglio di Stato Sez. III, n. 5704 del 17 dicembre 2015)  è stato ritenuto applicabile sia ai documenti formati dal concorrente, sia nei confronti di quelli precostituiti provenienti da soggetti diversi.

Al riguardo il collegio ha anche precisato che l’art. 41, del codice dei contratti consente la prova del requisito di solidità economica e finanziaria dell’impresa partecipante ad una gara pubblica anche attraverso la presentazione dei bilanci di impresa (comma 2) o, nel caso di giustificati motivi, di altra idonea, ritenendo tale disposizione, anche se non richiamata espressamente nel bando, correttamente applicabile nella fattispecie.

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Redazione