Gli onorari professionali per le opere pubbliche

29 Gennaio 2016
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Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali dettata dai provvedimenti del 2012 (Decreto Legge n. 1/2012 e Legge di conversione n. 27/2012), il quadro normativo, relativo alla determinazione dei parametri da adottare per la definizione degli onorari professionali da porre a base delle gare per l’affidamento degli incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni, ha trovato una sua codifica con l’entrata in vigore del Decreto 31 ottobre 2013, n.143, previsto dalla Legge 134/2012, di conversione del Decreto Legge 83/2012, conosciuto come Decreto “Parametri”.

Una corretta lettura ed una precisa applicazione di quanto dettato dal provvedimento garantiscono, peraltro, un’equa e coerente proposta di impegno professionale che deve mettere in luce le effettive capacità dei partecipanti alle gare e la congrua corrispondenza tra prestazioni ed onorari.

Purtroppo le pubbliche amministrazioni hanno risposto con molto scetticismo ai nuovi dettati legislativi e persino l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha denunciato lo scarso interesse all’applicazione, peraltro obbligatoria, da parte delle stazioni appaltanti del nuovo d.m. 143/2013, oltre a lamentare il persistente fenomeno dei ribassi eccessivi, spesso collegato all’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed alla disapplicazione dell’art. 266 del Regolamento n. 207/2010 (che imporrebbe alla stazione appaltante di fissare nel bando di gara il ribasso massimo consentito), che comporta la scarsa qualità della progettazione e criticità in fase di realizzazione dell’opera.

La struttura logica del decreto, distinguendo minuziosamente ogni singola prestazione, consente un’analisi dettagliata di ciascun processo e offre quindi un’opportunità di composizione dell’offerta che ciascun professionista avrà in animo di presentare, costruita sulle proprie effettive capacità tecniche ed organizzative.

Il decreto si appoggia correttamente a tutti i contenuti del Codice degli Appalti e del relativo Regolamento, ma anche ad altre normative tecniche contenute in altri provvedimenti specialistici: ad ogni prestazione prevista e programmata per la realizzazione di opere pubbliche corrisponde una voce da cui emerge un criterio di calcolo dell’onorario “base”.

Ciò comporta un nuovo impegno da parte degli enti e dei professionisti.

Va ribadito che l’applicazione rigorosa dei nuovi criteri di calcolo degli onorari da porre a base dei bandi di gara è obbligatoria per tutti gli enti pubblici e per tutte le opere pubbliche. Così, infatti, si esprime il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”: al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143.

Inoltre l’Autorità entra nel merito, nei contenuti e negli obiettivi irrinunciabili del provvedimento, e ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara.

Articolo tratto dal volume

Redazione