L’incentivazione dei tecnici per la realizzazione di opere pubbliche

17 Febbraio 2016
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Obbligo di destinare un quinto dei compensi per la realizzazione delle opere pubbliche al finanziamento di progetti per il miglioramento dei servizi erogati e necessità di adottare le modifiche al regolamento in modo da recepire le previsioni dettate dall’articolo 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del d.lgs. 163/2006 per come modificato da ultimo dal d.l. 90/2014.

Sono queste due importanti indicazioni che devono essere fornite per la incentivazione dei dipendenti degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche.

In molte amministrazioni si stanno manifestando contrasti sulla applicazione delle previsioni dettate dal legislatore e si fatica a mettere a punto disposizioni regolamentari applicative. Non si può non ricordare che le nuove regole si applicano a partire dalla entrata in vigore delle legge di conversione del d.l. 90/2014, quindi dalla metà del mese di agosto di tale anno. E che l’applicazione di questa disposizione deve essere garantita per tutte le attività svolte successivamente a tale data. Dal che ne discende che, negli enti che non hanno aggiornato le proprie previsioni regolamentari è da considerare come illegittima la erogazione di tali compensi.

Il che non determina come conseguenza che i dipendenti vengono privati del diritto a ricevere questi compensi, ma che la loro corresponsione non è possibile fino a che non si adotta il regolamento.

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