Acquisti di beni e servizi in sanità: le indicazioni sbagliate e quelle non date della Circolare dei Ministeri della Salute e dell’Economia del 19.2.2016

24 Febbraio 2016
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Nella circolare 19.2.2016 intestata al Mef e al Ministero della Salute e rivolta agli enti del SSN si trovano indicazioni che appaiono non supportate dal tenore del testo di legge interpretato e non si trovano indicazioni pratiche particolarmente importanti sul piano dell’operatività concreta delle aziende, aspetto (operatività pratica) al quale la circolare sembra prestare specifica attenzione, come dimostra il fatto stesso che la stessa è indirizzata direttamente (caso raro) alle aziende e quindi agli operatori più a diretto contatto con le esigenze pratiche di acquisizione.

Quanto alle indicazioni che appaiono in contrasto con il piano tenore testuale normativo, la circolare si propone di interpretare il combinato disposto dei commi 548, 549 e 550 della legge di stabilità 2016, che si occupano specificamente di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del SSN. Rilevano in particolare i commi 548 e 549, che recitano: “548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.
549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza.…”.

Appare di tutta evidenza, alla lettura delle disposizioni, la piena consapevolezza da parte del legislatore della distinzione tra centrali di committenza e centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori, distinzione fondata sul rapporto da genere a specie intercorrente tra le due figure: le centrali di committenza iscritte nell’elenco sono una specie qualificata (dal fatturato e dall’entità del lavoro: v. art. 2 dpcm 11.11.2014) della categoria generale “centrale di committenza” quale definita dal d.lgs. 163/06.

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Redazione