La PA non può imporre un determinato CCNL per la partecipazione alle gare

24 Febbraio 2016
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La stazione appaltante non può imporre alle imprese concorrenti l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

E’ questo il contenuto della sentenza n.1969 depositata l’11 febbraio, del Tar Lazio.

Il Collegio dopo aver chiarito che nel caso di specie, in realtà l’amministrazione non imponeva l’applicazione di un determinato contratto collettivo, ma prendeva il C.C.N.L. delle cooperative sociali  solo quale parametro di riferimento per il calcolo del “tetto massimo riconoscibile per ora di servizio” da parte dell’amministrazione,  ha precisato che imporre l’applicazione di un solo CCNL a qualunque soggetto partecipante ad un gara, si risolverebbe, comunque, in una indebita limitazione della concorrenza.

Da tale caso di specie, il Collegio ha  osservato, in linea generale, che l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, “sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta” (Cons. St., sez. III^, sentenza n. 5597 del 9.12.2015).

Inoltre, ha specificato che anche la c.d. clausola sociale non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (così, ancora, Cons. St., sent. ult. cit.).

Dalle osservazioni formulate discende che non può essere considerata inammissibile un’offerta che presenti un contratto collettivo diverso da quello richiesto dal bando.

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Redazione