Cottimo fiduciario: deve rispettare dei criteri predeterminati

4 Marzo 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 716 del 22 febbraio, ha statuito che il cottimo fiduciario, pur non avendo l’articolazione delle gare ordinarie, comunque deve rispondere anche nella sua flessibilità ad una serie di criteri predeterminati, tra cui la presenza dei requisiti di qualificazione al momento della presentazione della domanda.

Rigettata la richiesta dell’appellante, che faceva leva sulla circostanza che la procedura impugnata rivestiva le vesti di cottimo fiduciario, senza quindi quelle formalità tipiche delle gare ufficiali,

Ad avviso del Collegio, il cottimo fiduciario deve rispettare determinati criteri, e quindi  non è ammissibile un avvalimento “in corso d’opera”.

Ricordiamo che il cottimo fiduciario è una procedura negoziata disciplinata dall’art.125 del Codice delgi Appalti, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, con una procedura semplificata. Rientra tra le cosiddette procedure in economia.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha chiarito che nonostante il cottimo fiduciario sia una trattativa privata che vanta una procedura semplificata, deve comunque rispettare una serie di criteri, tra cui la presenza dei requisiti di qualificazione al momento della presentazione della domanda. Non è ammissibile dunque che tali requisiti siano posseduti successivamente.

VAI AL TESTO DELLA SENTENZA

logo-maggioliformazione

Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo il nuovo Codice degli appalti
Il sistema degli acquisti di beni e servizi.
La procedura di cottimo fiduciario e la redazione degli atti

Firenze, 5 aprile 2016
Torino, 10 maggio 2016
Verona, 17 maggio 2016
Milano, 9 giugno 2016

Redazione