No al baratto amministrativo per realizzare opere pubbliche

22 Marzo 2016
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a cura di Stefano Usai

Premessa

La sezione della Corte dei conti del Molise, con la recente deliberazione n. 12/2016, affronta una questione che, oggettivamente, riveste un certo rilievo in tema di “potenziali” compensazioni dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione.
Compensazioni, come noto, ritornate alla ribalta anche grazie a nuove fattispecie introdotte dal legislatore quali, a titolo esemplificativo, il baratto amministrativo.
Si possono esprimere, inoltre, alcune considerazioni su alcune fattispecie – non tanto compensative – introdotte ex novo nell’attuale testo del codice degli appalti e delle concessioni di recente approvazione in C.d.M.

2. Il quesito
Il Sindaco di un comune molisano ha escusso la sezione a proposito della legittimità della redazione di uno specifico regolamento in cui disciplinare l’istituto della compensazione “dei debiti di cui terzi risultano titolari, consentendo a tali terzi di essere autorizzati ad eseguire opere pubbliche per l’intero importo del debito comprensivo degli interessi maturati, previa apposita progettazione comunale, senza l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica trattandosi di compensazione”.
Il collegio risponde negativamente in merito alla fattibilità di tale azione amministrativa fondando, sostanzialmente, il proprio ragionamento su due fattori indiscutibili.
La prima circostanza dirimente è che il codice dei contratti impone alle “amministrazioni aggiudicatrici”, come definite all’art. 3, comma 25, “con esclusione delle sole ipotesi tassativamente previste in via d’eccezione, di osservare le regole della c.d. evidenza pubblica per la conclusione di contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

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