Nuovo codice appalti: parere (negativo) del Consiglio di Stato

4 Aprile 2016
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Sono arrivati nei giorni scorsi i primi due pareri allo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE): il parere Consiglio di Stato 1.4.2016, n. 855) e il parere della Conferenza unificata 31.3.2016.

Mentre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere sostanzialmente favorevole condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative, il parere del Consiglio di Stato rileva luci e ombre: nelle 228 pagine del parere, dopo  un esame generale del provvedimento in cui vengono evidenziate le molteplici criticità dello schema di decreto legislativo, vengono esaminati tutti gli articoli con puntuali  osservazioni sui singoli articoli e sui singoli commi e sembra proprio che il nuovo codice abbia bisogno della riscrittura di molti articoli.
In particolare, Palazzo Spada ha chiesto un periodo transitorio di tre mesi in cui continuerà a essere vigente l’attuale regolamento n. 207/2010.

Più dettagliate le notizie che arrivano dalla Conferenza unificata del 31 marzo scorso che sembra abbia espresso un parere positivo, ma condizionato all’approvazione di alcune modifiche tra le quali spicca la richiesta di differire l’entrata in vigore del provvedimento di tre mesi. Anche le Regioni, quindi, come il Consiglio di Stato sollevano il problema dei tempi per l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. Nel parere delle Regioni sembra che ci sia, anche, la richiesta di circa 20 modifiche tra le quali quelle relative al subappalto, alle commissioni giudicatrici, al soccorso istruttorio, ai lavori sotto soglia, all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, alla verifica dei requisiti, al certificato di regolare esecuzione ed all’avvalimento.
Il parere è incentrato soprattutto sul problema dei tempi e nello stesso viene sottolineati che “la legge delega è entrata in vigore solo il 28 gennaio di quest’anno, residuando solo tre mesi per la redazione del testo del nuovo Codice e per l’acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari”. Per questo motivo, allora, “si segnala come essenziale il differimento dell’entrata in vigore delle nuove norme di almeno 90 giorni rispetto alla pubblicazione, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di assimilare le rilevanti novità della riforma e soprattutto di adeguare la propria struttura e i processi organizzativi-amministrativi“. Senza un differimento di tre mesi per l’entrata in vigore del provvedimento c’è il serio pericolo di blocco del mercato.
Alla richiesta del differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo la Conferenza unificata ha condizionato il parere positivo ad alcune modifiche ritenute essenziali.

Subappalto – Viene, anzitutto, richiesta una precisazione sul subappalto, finalizzata a riportare nel perimetro dell’articolo 105 dello schema di decreto legislativo tutti i contratti ed i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione del contratto, tagliando una serie di limiti oggi presenti nel provvedimento.

Soccorso istruttorio – La richiesta è quella di far intervenire l’Anac, con proprie linee guida, per individuare “nel rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici, le carenze e le irregolarità per le quali è possibile fare ricorso al soccorso istruttorio”.

Commissioni giudicatrici – La richiesta è quella di modificare la norma sulle commissioni giudicatrici, perché potrebbe comportare seri problemi nell’attività dei soggetti aggregatori, a causa del ricorso troppo massiccio alle commissioni esterne. Servirebbero, allora, dei correttivi, ad esempio precisando che i commissari esterni Anac vanno inseriti “solo in caso di oggettiva necessità”.

Mezzi di comunicazione elettronica – In riferimento all’articolo 40 dello schema di decreto legislativo in cui è previsto l’obbligo immediato di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per le procedure svolte da centrali di committenza la richiesta è quella di dare più tempo alle stazioni appaltanti di organizzarsi, spostando i nuovi vincoli almeno al 2017.

Verifica dei requisiti – Per i contratti sotto i 40mila euro andrebbe semplificata la verifica dei requisiti.

Certificato di regolare esecuzione – La modifica richiesta è quella di dare la possibilità di sostituzione del certificato di collaudo solo per opere al di sotto al di sotto del milione di euro e solo a discrezione della stazione appaltante mentre nell’articolo 102, comma 2 dello schema di decreto legislativo il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione sempre per tutte le opere al di sotto della soglia comunitaria.

Avvalimento – Per quanto concerne l’avvalimento, “al fine di poter verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’offerente, occorre prevedere la produzione del contratto d’avvalimento che deve indicare risorse e mezzi”.

Codice appalti, Anci: bene nuovo impianto ma servono correttivi

In sede di Conferenza Unificata tenutasi il 31 marzo scorso ed avente ad oggetto il parere sul nuovo codice degli appalti, l’ANCI, pur condividendo l’impianto generale del provvedimento che mira ad una valorizzazione del processo di qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza, ha tuttavia ribadito la necessità di correttivi al testo nello spirito di rendere di più facile attuazione le disposizioni stesse.

“In particolare – dichiara il delegato a Lavori pubblici, Urbanistica e Politiche abitative ANCI Alessandro Bolis,  l’ANCI ha ripresentato proposte emendative già formulate in sede tecnica e rimesse alla valutazione politica. Parliamo – ha spiegato – di un periodo transitorio più lungo e adeguato all’introduzione di una riforma, che lo stesso Ministro ha definito copernicana, e quindi con obblighi di adeguamento organizzativi e gestionali di notevole impatto. Abbiamo poi chiesto – ha continuato Bolis – la eliminazione,  per le soglie di appalti pubblici definite “infrasoglia” e comprendenti ad esempio lavori da 150.000 a 1.000.000 di euro, dell’obbligo di qualificazione consentendo così alle stazioni appaltanti di procedere a gara ad evidenza pubblica in modo autonomo, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate ovvero, in alternativa,  di procedere attraverso “propri”  strumenti telematici di negoziazione”. Altra richiesta avanzata da Bolis per conto dell’Associazione è quella di un “innalzamento della soglia degli appalti di lavori per i quali è possibile il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor ribasso unicamente, per consentire la possibilità di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse in numero superiore a 10. Infine abbiamo ribadito la necessità di una riformulazione dell’esclusione del ricorso all’appalto integrato”.

Rispetto ad altri emendamenti già accolti in sede tecnica, come la possibilità di utilizzare gli elenchi vigenti degli operatori economici nella fase transitoria degli appalti sottosoglia; la modifica del ruolo e funzioni del RUP che andrà designato anche per le centrali uniche di committenza o aggregazioni di stazioni appaltanti o la possibilità di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 113 anche dal personale delle stesse centrali uniche di committenza o la previsione della possibilità di reintrodurre i lavori di somma urgenza legati non solo ad eventi di protezione civile ma anche ad ordinanze sindacali, si è in attesa della riformulazione dei testi.

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Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Approvato, in via preliminare, il 3 marzo 2016
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