Clausola sociale, facoltativa nel Codice dei contratti pubblici

21 Aprile 2016
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All’indomani della pubblicazione del nuovo codice dei contratti e degli appalti pubblici, una delle tematiche più discusse è la previsione in materia dei clausole sociali, in particolare di quelle che impongano ad un nuovo aggiudicatario di assumere il personale impiegato dal precedente gestore del servizio.

E infatti su questo tematica vi era stato l’intervento delle commissioni parlamentari, che, pressati dai sindacati, nei loro pareri sullo schema di codice avevano chiesto di introdurre l’obbligatorietà delle clausole sociali. Così sia il parere della Camera che quello del Senato avevano vincolato l’approvazione del testo all’inserimento della frase “debbono inserire specifiche clausole sociali” al posto della formulazione “possono prevedere”.


Si voleva introdurre, in attuazione del punto iii) della legge delega, una clausola analoga a quella già contenuta in alcune disposizioni regionali. Per esempio per la Regione Puglia si applica l’art. 25 della l.r. 25/2007 (come sostituito dall’art. 30 della l.r. 4/2010), il quale ha previsto che nei bandi debba prevedersi “l’assunzione … del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

Alla fine le richieste sono cadute nel vuoto. Il governo ha quindi confermato il contenuto dello schema nel testo contenuto nel D.Lgs. 50 del 2016. La clausola sociale rimane una facoltà delle stazioni appaltanti, che peraltro la devono inserirle ed applicarle, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice, nel rispetto dei principi giuriprudenziali in materia, che mirano a controbilanciare le esigenze di solidarietà sociale con quelle di libertà economica.

In particolare il Consiglio di Stato ha sempre affermato che la cd. “clausola di riassorbimento” debba interpretarsi conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione. Tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014).

Questo l’attuale testo del codice dei contratti pubblici:

Art. 50
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Redazione