Principio di segretezza dell’offerta economica e nomina di una nuova commissione

Il TAR Piemonte sez. I 15/4/2016 n. 503 si pronuncia sul caso di rinnovazione della nomina della commissione e di quando questo violi i principi di segretezza dell’offerta economica.

28 Aprile 2016
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Il TAR Piemonte sez. I 15/4/2016 n. 503 si pronuncia sul caso di rinnovazione della nomina della commissione e di quando la presenza di una nuova commissione violi i principi di segretezza dell’offerta economica.

La nuova commissione di gara in caso di offerte già note

Nel caso di specie veniva contestatala la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio, per il fatto che una nuova commissione di gara avrebbe rivalutato le offerte tecniche ed economiche già rese pubbliche e precedentemente valutate da quella precedentemente nominata.

E infatti l’amministrazione aveva disposto l’annullamento in autotutela della nomina della precedente commissione, (in quanto era stata riscontrata la violazione dell’art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006), mantenendo tuttavia ferme la documentazione amministrativa e le offerte già presentate.

Ma si è trattato, secondo i giudici amministrativi piemontesi, di una procedura illegittima. E in effetti la rinnovazione della procedura a partire dalla nomina dei commissari di gara, mantenendo però ferme le offerte già presentate e valutate dal precedente seggio, ha determinato l’evidente violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra le imprese concorrenti, in quanto la nuova commissione di gara si è trovata a giudicare su offerte già note, specialmente nella componente del prezzo.

Il principio di separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica.

Come già precisato dalla dominante giurisprudenza amministrativa, nei casi in cui la procedura di gara pubblica (come nell’ipotesi di aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica. 

Il principio di segretezza dell’offerta economica si pone infatti a presidio dell’attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell’offerta tecnica

Invero, la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l’offerta economica consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 824 del 2016; cfr. anche, nello stesso senso, TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1396 del 2015; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 394 del 2015; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. n. 142 del 2015; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5057 del 2014).

Alla luce di questi principi, i giudici amministrativi hanno concluso per l’annullamento della gara.

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