Sugli acquisti dei comuni non capoluogo dopo il nuovo codice appalti

11 Maggio 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
In tema di acquisti dei comuni non capoluogo, il codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016 sembra aver agito in due diverse direzioni:

– ampliando il “margine” (gli importi) per acquisti “autonomi e diretti” (commi 1 e 2 – primo periodo, art. 37);
– ricalibrando le forme di aggregazione (comma 4, articolo 37).

Al di là del singolare intarsio di norme richiamate, il comma 5 – richiamando un passo del parere del Consiglio di Stato (a proposito della inadeguatezza del celeberrimo articolo 216 poi, in fase di redazione definitiva interamente rimodulato) – “prevede un d.p.c.m. relativo ai criteri di aggregazione per l’affidamento di appalti da parte dei Comuni non capoluogo di Provincia”.

Proprio in relazione a quanto, la commissione speciale del Consiglio di Stato, con il parere 855/2016, riteneva che il legislatore avrebbe dovuto chiarire “il regime transitorio di affidamento degli appalti da parte di tali Comuni”.

Il suggerimento del Consiglio di Stato – espresso con il parere predetto –  risultava accolto (parzialmente) nella bozza di decreto legislativo approvato il 15 aprile 2016 (diverso da quello pubblicato in G.U. il 19 aprile) e, l’articolo 216 al comma 10  conteneva una precisa disposizione transitoria che testualmente recitava “Fino all’adozione del decreto di cui al Presidente del consiglio di cui all’articolo 37, comma 5, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero (… )” la norma proseguiva riportando il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 163/2006.

L’aspetto inquietante è che il comma 5 dell’articolo 37 – nella versione approvata il 15 aprile (diversa da quella andata in G.U.) non riportava l’attuale ultimo periodo  “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l’articolo 216, comma 10.

In fase di redazione definitiva (per la pubblicazione in G.U.)

Nel codice pubblicato il 19 aprile le norme sono (ancora) cambiate.

Nel caso di specie, il comma 5 dell’articolo 37 ha acquisito il periodo sul rinvio e contemporaneamente l’articolo 216 ha perso il testo del comma 10 (che riguardava le sole unioni di comuni) acquistando il testo del comma 11 che, nella versione approvata il 15 aprile (diversa (!!!) da quella pubblicata in G.U.) riportava il testo conosciuto secondo cui “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

La dinamica e gli accadimenti, inducono – almeno lo scrivente – a pensare che fino a quando il dpcm non verrà predisposto le aggregazioni dei comuni non capoluogo sono quelle costituite ai sensi dell’articolo 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 163/2006 anche senza il rinvio (che evidentemente è saltato per (o)rrore).

Ulteriore questione potrebbe riguardare l’ampliamento delle soglie entro cui i comuni non capoluogo possono procedere direttamente ed in modo autonomo in particolare sui lavori fino a 150 mila (invece che fino a 40 mila euro come puntualizzato nel comma 3 dell’ art. 23-ter della legge 114/2014 non abrogato (mentre l’articolo 217 del nuovo codice abroga i commi 1 e 2).

Mentre per le acquisizioni di beni e servizi – fino a tutto il sotto soglia – dovrebbero potersi applicare le modalità pregresse (l’alternativa ai comuni non capoluogo prevista nel comma 3-bis dell’articolo 33 del pregresso codice).

A sommesso avviso occorrerebbe un chiarimento ufficiale considerato che nella richiesta dei CIG (compreso lo smart che contiene ancora i riferimenti all’acquisizioni in economia) il sistema richiama ancora (i vincoli e) le vecchie disposizioni.

Stefano Usai