Il RUP nel nuovo codice appalti e le linee guida ANAC

12 Maggio 2016
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Una delle maggiori particolarità del nuovo codice è probabilmente la carenza di norme di dettaglio che, per evitare ulteriori appesantimenti, sono rimesse alla definizione, attraverso specifiche linee guida, dell’ANAC .

In questo senso, il comma 5 dell’articolo 31 che disciplina ruolo e funzioni del RUP rinvia all’autorità anticorruzione per l’adozione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del codice, di linee guida di definizione di una “disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto”.

Nel regime transitorio, in attesa delle predette linee, la normativa di dettaglio per il RUP – in particolare per i lavori pubblici – rimangono ferme le norme di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. 207/2010 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell’articolo 216 del nuovo codice).
Nello schema di linea guida pubblicata dall’ANAC il 28 aprile 2016 “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni”, l’Authority ha puntualizzato che “nell’emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi”.

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