Nuovo codice degli appalti: la programmazione dell’attività di controllo del RUP

Nuovo codice degli appalti: la programmazione dell’attività di controllo del RUP entra nel piano delle performance e la valutazione inciderà sulla corresponsione dell’incentivo

13 Giugno 2016
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1. La programmazione dell’attività del RUP

Ad epilogo delle considerazioni espresse sulle “nuove” norme sul RUP fissate nel nuovo codice degli appalti, ci si può soffermare su una delle disposizioni – innovative – e di maggior rilievo del correlato microsistema normativo dedicato al responsabile unico del procedimento di gara.

La disposizione in parola è contenuta nel comma 12 dell’articolo 31 del codice in cui si dispone, sostanzialmente, l’esigenza di una programmazione dell’attività del RUP da parte del responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento.

Testualmente il comma in argomento puntualizza che “il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113”.

Il comma, data la sostanziale novità, impone una scomposizione per facilitare le prime considerazioni pratico/operative.

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