Il calcolo dell’offerta anomala e…. l’arte del rammendo

8 Luglio 2016
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M. Urbani (www.appaltiecontratti.it 8/7/2016)

Come ormai ben noto agli operatori del settore, l’art. 97, comma 2, del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, di cui al d.lgs. n. 50/2016, ha suscitato molteplici perplessità per gli evidenti errori in esso contenuti.

Volendo rispondere costruttivamente alle giuste e divertenti (ahimè) critiche avanzate dal bravissimo Battista Bosetti sul suo articolo “Il calcolo dell’offerta anomala e l’arte del cazzeggio”, con il presente lavoro si cercherà di dare soluzioni pratiche e sostenibili a qualche problema.

Il primo periodo del comma in esame prevede innanzitutto che:
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:”,
dunque, l’ambito di riferimento è circoscritto alle gare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ma non si chiamava con il nuovo codice del “minor prezzo”?) e, di conseguenza, dobbiamo tener presente l’art. 95, commi 4 e 5, del Codice che prevede:
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”.

Dunque, per i lavori l’importo è limitato ben al di sotto della soglia europea, mentre per i servizi e le forniture possiamo applicare tale criterio di aggiudicazione anche al di sopra della soglia europea ma solo se la tipologia del contratto rientra tra quelle ivi indicate, altrimenti pur sempre con il limite della soglia negli altri casi. Tale osservazione tornerà molto utile quando andremo a considerare il caso della possibile esclusione automatica delle offerte anomale; infatti, ancorché il Codice non faccia il minimo cenno al problema, occorre ricordare il concetto di “interesse transfrontaliero” dei contratti pubblici, per i quali non è possibile applicare metodi automatici di esclusione delle offerte sospette di anomalia.

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