La commissione di gara nel nuovo codice degli appalti, le linee guida ANAC e la questione delle competenze

22 Luglio 2016
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Il nuovo codice degli appalti introduce, anche in coerenza con quanto stabilito nei criteri delega contenuti nella legge 11/2016, rilevanti ed innovative disposizioni in materia di nomina delle commissioni di gara ed in specie, in ambito sopra soglia comunitario (art. 35).

Secondo il criterio di cui alla lettera hh) dell’articolo 1 della legge 11/2016, il Governo è stato delegato a prevedere:
– la creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse:
1) ai fini dell’iscrizione all’albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;
2) l’assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
3) che l’ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell’albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento.

A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 78 si dispone che è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

In tema dispone proprio la più recente delle linee guida dedicata ai criteri di nomina della commissione di gara di cui, nell’adunanza del 6 luglio 2016, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, l’autorità anticorruzione ha deciso la trasmissione al Consiglio di Stato, alla Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica ed alla a Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati per l’acquisizione di pareri propedeutici alla definitiva formalizzazione.

Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica il comma 12 dell’articolo 2016 che impone, come si dirà più avanti, alla stazione appaltante l’obbligo di adottare preventivamente dei criteri di competenza e trasparenza nella nomina delle commissioni di gara.

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