Ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa? Non si applicano se si realizzano affidamenti diretti

13 Settembre 2016
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L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 12/9/2016)

In molti operatori si è radicata l’idea secondo la quale laddove si intenda avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, sia opportuno selezionare il contraente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito Oepv), oltre che del massimo ribasso.

Fermo rimanendo che qualsiasi strumento di selezione di natura più rigorosa del semplice affidamento diretto va nella direzione di una maggiore trasparenza, occorre sottolineare che non è corretto, né possibile, combinare tra loro istituti e procedure profondamente diversi.

Di fatto il codice dei contratti mette di fronte a due possibilità:

  1. porre in essere una gara, applicando integralmente il codice, oppure avvalendosi della procedura “breve” prevista dall’articolo 36, comma 2, alle condizioni ivi disposte;
  2. porre in essere un affidamento diretto, sussistendo le condizioni previste dall’articolo 36, comma 2, lettera a), o, anche, dall’articolo 63.

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