Rup: con il nuovo codice fa o no parte della commissione di gara?

14 Settembre 2016
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S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 13/9/2016)

Premessa
Con il recente parere del 2 agosto 2016 n. 1767come già annotato – , il Consiglio di Stato si è pronunciato su 3 delle 4 linee guida trasmesse volontariamente dall’ANAC per una sorta di confronto.
In particolare, la commissione speciale incaricata del parere si è espressa sulle Linee guida relative al Responsabile Unico del Procedimento, sull’ offerta economicamente più vantaggiosa e sulla linea guida relativa ai Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria.
Della linea guida dedicata al ruolo, compiti, titoli, incompatibilità del RUP – al di là di alcune contestazioni formali e l’esigenza di chiarire quali parti debbano ritenersi vincolanti o meno per la stazione appaltante – il Consiglio di Stato censura soprattutto due aspetti:

  • il primo relativo alla possibilità del responsabile unico di far parte della commissione di gara e, pertanto, della sua pretesa incompatibilità;
  • nel secondo caso viene affrontata la tematica relativa al presidio e gestione del sub-procedimento relativo alla verifica sulle offerte potenzialmente anomale che, se fosse vero quello che puntualizza il Consesso ed in assenza della formalizzazione della linea guida, rende nell’attuale momento la sub-procedura assolutamente priva di presidio salvo che a gestirla sia direttamente il dirigente/responsabile del servizio (e se questi è il RUP?).

In queste prime considerazioni si intende (ri)analizzare la questione della incompatibilità.
Da un punto di vista pratico/operativo, è interessante soffermarsi – più che sulla posizione del Consiglio di Stato (e chi scrive, la condivide(1)ma soprattutto sulla posizione espressa dall’ANAC che reitera anche argomentazioni pregresse sulla incompatibilità salvo limitate eccezioni per i piccoli comuni (parere 178/2015 in cui, per inciso, non si dice quali siano i piccoli comuni).

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Il RUP nel nuovo Codice, nelle linee guida dell’ANAC e nel parere del Consiglio di Stato

a cura di Stefano Usai

Formato PDF, 30 pagine.

L’ANAC, nella nuova bozza di Linea Guida, si concentra anche sulla questione della professionalità e sui titoli che il responsabile unico del procedimento (RUP) dovrà necessariamente possedere una volta ufficializzate le linee guida, a pena dell’impossibilità di occuparsi della procedura.

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Indice

1. Premessa

2. Il RUP nella relazione tecnica al Codice

3. La programmazione dell’attività di controllo del RUP

4. L’organo competente all’adozione delle modalità organizzative/gestionali del controllo

5. La latitudine e lo scopo della programmazione del RU

6. Il tempo della programmazione

7. L’individuazione e la nomina del RU

8. Le macro attribuzioni

9. Il rinvio alla legge 241/1990

10. La professionalità e la formazione

11. I compiti del RUP (dei lavori) nella fase di programmazione, progettazione e affidamento

12. I principali compiti del RUP dei lavori nella fase dell’esecuzione

13. La professionalità ed i compiti del RUP degli appalti di forniture e servizi (comprese le concessioni

14. Il RUP per lavori/ servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura

15. Gli incarichi di supporto

16. L’istituzione di una struttura stabile a supporto del RU

17. Un RUP anche per le centrali di committenza

18. La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta

19. I casi in cui il RUP può coincidere con il progettista, direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione del contratto

20. La questione dell’incompatibilità del RUP nel parere del Consiglio di Stato