La procedura negoziata senza pubblicazione di bando tra indagini preventive e programmazione secondo la recente linea guida dell’ANAC (I parte)

Tra indagini preventive e programmazione secondo la recente linea guida dell’ANAC

4 Ottobre 2016
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S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 3/10/2016)

Premessa
L’ANAC ha elaborato una ulteriore linea guida – non richiesta dalle disposizioni codicistiche – in tema di acquisizione di forniture/servizi ritenuti infungibili e sul conseguente utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Le motivazioni che hanno indotto alla elaborazione del documento trovano fondamento negli esiti dell’attività di controllo/monitoraggio dell’autorità anticorruzione che, in diverse occasioni, ha constatato un intenso ricorso delle stazioni appaltanti “ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) d.lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito Codice), adducendo motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc”.

In sostanza, le stazioni appaltanti già farebbero un ricorso massificato alle procedure derogatorie addirittura previste dal nuovo codice degli appalti (?).

È chiaro che, tradizionalmente, le procedure derogatorie sono di gran lunga quelle maggiormente praticate considerata la totale irrilevanza ed inefficacia dei controlli successivi (i controlli interni) e, soprattutto, la carenza di obblighi programmatori (per beni e servizi) sotto l’egida del pregresso codice e della, probabilmente, ancora non diffusa chiarezza sulle implicazioni della trasparenza amministrativa (decreto legislativo 33/2013 e succ. modifiche) che avrebbe dovuto alimentare forme virtuose di controllo sociale.

In premessa, ulteriore annotazione è che l’ANAC ha sentito l’ esigenza – anche in questo caso – di trasmettere la linea guida, prima della definitiva formalizzazione, al Consiglio di Stato ed alle commissioni lavori pubblici e ambiente del Senato e della Camera dei deputati per acquisirne il parere.

Ferma restando l’autorevolezza del documento predisposto, la questione che si pone è quale possa esserne l’utilità pratica, questione strumentale ma rilevante per provare a comprendere se la linea guida (nel prosieguo anche LG) possa essere qualificata come vincolante o non vincolante.

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