Contratti di appalto con le PA: l’obbligo della forma scritta

Comportamento delle parti e obbligo della forma scritta: la sentenza della Cassazione , Sez. I Civile, 13 ottobre 2016, n. 20690

26 Ottobre 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Comportamento delle parti e obbligo della forma scritta: la sentenza della Cassazione , Sez. I Civile, 13 ottobre 2016, n. 20690

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 20690/2016 si focalizza sul valore (relativo) da attribuire al comportamento delle parti nelle gare d’appalto e sulle motivazioni per cui vige l’obbligo della forma scritta nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione è infatti noto il principio (che i giudici hanno anche questa volta condiviso e ribadito), secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria.

Cosa comporta tutto ciò? Non soltanto l’esclusione della possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l’intera vicenda negoziale sia consacrata e inserita in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto. Questo principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all’eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da una apposita clausola, nonché alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario (richiesta anche in tal caso ad substantiam) non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l’adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva.

>> Consulta il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 13 ottobre 2016, n. 20690


MAGGIOLI FORMAZIONE
La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica dopo il nuovo Codice:
la scrittura privata semplice, la stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata

Firenze, 11 novembre 2016

Trieste, 25 novembre 2016

Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense: 2 CFP per Avvocati

Redazione