La stazione appaltante non deve gravare il privato dell’onere di depositare nel procedimento documentazione già in suo possesso: il Tar annulla l’escussione della garanzia fideiussoria

4 Novembre 2016
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S. Lazzini (www.appaltiecontratti.it 4/11/2016)

Nella gara per l’affidamento del servizio di gestione e monitoraggio del sistema informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un’impresa viene esclusa e subisce anche l’escussione della garanzia provvisoria per non aver non comprovato il requisito del fatturato specifico relativo per servizi analoghi a quelli oggetto di gara per l’importo minimo richiesto

Il ricorso presentato davanti al Tar Roma (sentenza numero 10824 del 2 novembre 2016) viene cosi’ ad essere motivato: <<Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48, co. 1 e 41, co 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; violazione e falsa applicazione del par. 12.1.3 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sviamento, perplessità, difetto di motivazione e di istruttoria nonché erronea valutazione dei fatti”, in quanto, dalla documentazione amministrativa depositata in gara, si evinceva che l’impresa esclusa era iscritta nel relativo Registro nel 2008 ma con inizio dell’attività solo in data 1.3.2013, per cui doveva applicarsi la clausola di cui al medesimo par. 12.1.3 secondo la quale, per le imprese che avevano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovevano essere rapportati al periodo di attività secondo la formula ivi indicata (fatturato richiesto/3 x anni di attività), con la conseguenza per cui era sufficiente il fatturato altrimenti dimostrato per rientrare nei parametri richiesti;>>

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