Linee guida sotto soglia: le principali modifiche apportate al testo originariamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato

10 Novembre 2016
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Con la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, l’ANAC ha approvato il testo definitivo delle Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

L’Autorità ha rivisto il testo delle Linee Guida alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato, formulate con parere n. 1903 del 13.9.2016, provvedendo alle opportune integrazioni.

In particolare, le modifiche effettuate rispetto al testo inviato per il parere riguardano:

Onere motivazionale

In applicazione del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, dlgs. 50/2016; e 1, comma 15, 16 e 32, l. 190/2012, l’Autorità ha chiesto alle stazioni appaltanti di motivare sia in merito alla modalità di selezione prescelta sia in merito alla scelta del contraente.
Accogliendo i suggerimenti del Consiglio di Stato, l’Autorità ha precisato che nel primo caso l’onere motivazionale è più sintetico, nel secondo caso occorre dare dettagliata contezza del possesso da parte dell’operatore economico scelto dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stessa deve garantire.
Si sottolinea, sul punto, che lo stesso legislatore ribadisce la necessità di un’adeguata motivazione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lett. a, del Codice).
Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza dell’Amministrazione con quelle di semplificazione e tempestività, l’Autorità ha ritenuto che possa essere adeguata una motivazione più sintetica nel caso di affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici. In quest’ultimo caso, infatti, il rispetto di una procedura già standardizzata all’interno della stazione appaltante consente di evitare che la discrezionalità di cui gode quest’ultima nella scelta del contraente si trasformi in arbitrio. Conseguentemente, la stazione appaltante può assolvere all’onere motivazionale indicando semplicemente che l’affidamento avviene ai sensi del regolamento, ricorrendone nel caso di specie tutti i presupposti.

Applicazione del principio di rotazione

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, l’Autorità ha chiarito che in virtù di quanto espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 l’affidamento o l’invito al contraente uscente ha carattere eccezionale in quanto rappresenta una deroga alla regola della rotazione e, pertanto, richiede un onere motivazionale più stringente.

Requisiti generali e speciali

Al fine di garantire la correttezza degli affidamenti, il rispetto della libera concorrenza, la prevenzione della corruzione, l’Autorità ha precisato che l’affidatario ed i soggetti invitati alla procedura negoziata debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. Con riferimento a questi ultimi, al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori economici, l’Autorità ha precisato che per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Criteri di aggiudicazione

L’Autorità ha precisato quando è possibile ricorrere al criterio del minor prezzo ed ha ritenuto opportuno rinviare sul punto alle Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

Anomalia dell’offerta

L’Autorità ha espressamente richiamato la facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, purchè tale facoltà sia preventivamente prevista nell’invito rivolto agli operatori economici e pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Stefano Muccioli
Redazione Appalti&Contratti