La riduzione delle garanzie nelle procedure (provvisoria) e nei contratti (definitiva) di appalto

14 Novembre 2016
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M. Urbani (www.appaltiecontratti.it 14/11/2016)

Com’è noto, con l’entrata in vigore della così detta “legge collegato ambientale”  (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore dal 2 febbraio 2016), per incentivare l’integrazione degli interessi ambientali nel settore degli appalti pubblici, sono state previste ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie necessarie nell’ambito di una procedura di gara (provvisoria) e di esecuzione del contratto (definitiva), in aggiunta a quella “classica” legata al possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. Dunque, il fine della norma è quello di agevolare le imprese che godono di certificazioni legate all’ambiente.

In particolare, l’art. 16 della Legge citata ha modificato l’art. 75, comma 7, del vecchio Codice dei contratti prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della garanzia provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, etc.. Le stesse percentuali di riduzione si applicano anche alla garanzia definitiva, perché l’ultimo comma dell’art. 113 del vecchio Codice rimanda al comma 7 dell’art. 75.

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Redazione