Responsabilità erariale per il RUP poco diligente

9 Dicembre 2016
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S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 7/12/2016)

Premessa

Una recentissima sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna (n. 214/2016) consente di delineare, a sommesso parere, i rapporti tra RUP e dirigente/responsabile del servizio nel caso in cui, evidentemente, i due soggetti non coincidano.

In particolare, con la sentenza di condanna (anche) del responsabile unico del procedimento, si rimarca il carattere istruttorio/preparatorio/propositivo dei compiti e dell’attività del RUP, almeno nella fase pubblicistica e fino al momento dell’aggiudicazione della gara.

È chiaro poi, che nella fase successiva, e quindi nell’ambito civilistico relativo all’esecuzione del contratto, i poteri/compiti del RUP diventano maggiormente invasivi ed acquisiscono anche connotazioni di definitività ma nell’ambito dei rapporti che scaturiscono dal contratto con l’appaltatore (ferma restando la supervisione – in caso di non coincidenza – dell’attività degli altri attori quali il direttore dei lavori/assistenti e/o del direttore dell’esecuzione nel caso dei contratti di forniture e servizi).

Due situazioni quindi da cui emerge una sorta di corresponsabilità nella fase pubblicistica con il responsabile del servizio ed una responsabilità invece (maggiormente) diretta in relazione ai compiti espletati nella fase civilistica.
La prima situazione emerge proprio dall’esame della pronuncia della procura sopra citata.

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