Linee guida ANAC n. 6: alcuni spunti di riflessione

28 Dicembre 2016
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M. T. Massi (www.appaltiecontratti.it 28/12/2016)

Sono in attesa di pubblicazione sulla GURI le linee guida ANAC n° 6 contenenti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice

Ripercorriamone velocemente l’iter di tale intervento dell’Autorità Anticorruzione.
La bozza delle linee guida viene posta in consultazione il 10 giugno 2016; a seguito delle osservazioni ricevute, risulta redatta la Proposta finale (deliberata il 21 settembre 2016); dopo i pareri di prassi (Commissioni parlamentari e Consiglio di Stato ) le Linee guida definitive vengono approvate con delibera n° 1293 il 16 novembre 2016, ulteriormente deliberate il 14 dicembre 2016 (???) e devono ora essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (entrano in vigore il giorno successivo).

Come rimarcato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato (parere numero 02286/2016 del 03/11/2016, affare 01888/2016), si tratta di di linee guida non vincolanti e come tali passibili di essere disattese, con obbligo di adeguata e congrua motivazione.
Infatti, dice la Commissione speciale, “l’art. 80 c. 13, dispone che “Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)”.
4. Quanto alla natura giuridica di tali linee guida, questo Consesso si limita a richiamare i propri precedenti pareri sullo schema di codice e sulle linee guida in tema di OEPV, SIA e RUP. Avuto riguardo alla tipologia di linee guida previste dalla legge delega e al contenuto del citato art. 80, c. 13, è da ritenere che quelle ivi previste appartengano al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti.”

Linee guida e parere della Commissione Speciale però costituiscono lo spunto per esaminare alcuni degli aspetti problematici connessi all’entrata in vigore del nuovo Codice. Se ne segnalano fra gli altri due.

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