Opere superspecialistiche: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT

9 Gennaio 2017
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non puo’ superare il 30% dell’importo delle opere e, non puo’ essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il Decreto, recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio 2017.

L’art. 2 del Decreto, stabilisce in particolare che le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:

OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 Strutture in legno.

Requisiti di specializzazione

L’articolo 3 del Decreto prevede che i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere sopra indicate – fermi restando i requisiti previsti dall’artico lo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonche’, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.

Sempre l’articolo 3, al secondo comma, stabilisce che l’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11

VEDI ANCHE
IL TESTO DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10 NOVEMBRE 2016, N. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stefano Muccioli
Redazione Appalti&Contratti

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