Anticorruzione: la carenza ed i limiti degli strumenti di misurazione e valutazione dei fenomeni corruttivi

22 Febbraio 2017
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Il quadro istituzionale in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione è stato tradizionalmente basato su un impianto di tipo repressivo, oltre che sul funzionamento di presidi organizzativi ed amministrativi non sempre chiaramente orientati nel senso del contenimento degli episodi di maladministration.

a cura di Paolo Canaparo

Il contenimento degli episodi di malcostume è risultato per lo più affidato alle funzioni giurisdizionali e di controllo della magistratura contabile, oltre che al ruolo a volte preponderante della c.d. “supplenza” del giudice penale.

Nel quadro di una serie di indirizzi e stimoli anche di tipo internazionale (vedasi in particolare il rapporto di monitoring del Groupe d’Etats contre la Corruption – GRECO del 2009; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) ratificata in Italia con l. 116 del 2009), nel corso dell’ultimo quadriennio si è assistito, per la prima volta, nel nostro ordinamento, ad una importante innovazione: la definizione di un sistema organico di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione attraverso misure amministrative.

La legge n. 190 del 2012, unitamente ai decreti attuativi (decreto legislativo n. 33 del 2013 e n. 39 dello stesso anno, d.P.R n. 62 del 2013) ed alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge n. n. 90 del 2014, ha introdotto una serie di elementi e strumenti fondamentali, che, sinteticamente, possono essere ricondotti ad una serie di misure (trasparenza, incompatibilità, codice di comportamento) e di strutture e funzioni deputate ad articolarle (Autorità nazionale anticorruzione, cui si affianca un sistema reticolare di responsabilità che ha snodo essenziale nei Responsabili anticorruzione delle singole amministrazioni).

Ciò costituisce il tentativo, sistematico ed ampio, di dotare il sistema amministrativo di una serie di “precauzioni ausiliarie”, utili a prevenire, contenere, far emergere i comportamenti corruttivi e, più complessivamente, i fenomeni di maladministration.

Lo stesso concetto di corruzione amministrativa si è affrancato dalla tradizionale impostazione penalistica.

Le misure, coerentemente con l’impianto normativo, sono ora articolate e sviluppate attraverso politiche molto pervasive che interessano le singole amministrazioni, e che trovano esplicitazione nei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) sviluppati sulla base del Piano nazionale anticorruzione (PNA), definito a livello centrale (con competenza ora in capo all’ANAC), oggetto di successivi aggiornamenti destinati a tradursi in aggiornamenti dei piani triennali di amministrazione.

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