L’attività consultiva dell’ANAC: l’ambito di esercizio e le condizioni di ammissibilità dei quesiti

9 Marzo 2017
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A seguito delle difficoltà interpretative ed operative evidenziate in sede di applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l’attività consultiva dell’ANAC ha assunto sempre maggiore rilevanza

a cura di Paolo Canaparo

Introduzione

L’attività consultiva dell’ANAC ha assunto sempre maggiore rilevanza in ragione delle diffuse difficoltà interpretative ed operative che si sono evidenziate in sede di applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, previste dalla legge n. 190 del 2012 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché di quelle in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi pubblici, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.
Queste difficoltà hanno determinato la presentazione di un crescente numero di richieste di pareri all’Autorità, chiamata a pronunciarsi anche in merito a questioni di dettaglio, di limitata rilevanza dal punto di vista più generale, per fornire indicazioni ex ante ed orientare l’attività delle amministrazioni pubbliche relativamente a decisioni organizzative e gestionali del personale che espongono l’organo decidente a diversi profili di responsabilità ed implicano la vigilanza interna ed esterna all’amministrazione interessata.
Ne è seguita l’esigenza di adottare criteri omogenei per garantire la selezione trasparente delle richieste di parere alle quali dare seguito e definire un iter procedimentale uniforme, premettendo l’indicazione dei soggetti, pubblici e privati, legittimati alla presentazione del quesito e la definizione dell’ambito dell’attività consultiva.

In tale direzione è intervenuto il regolamento del 20 luglio 2016, che ha rivisto la disciplina previgente contenuta nel regolamento del 14 gennaio 2015, alla luce del riscritto Codice degli appalti e delle novità in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza introdotte dal recente decreto legislativo n. 97 del 2016.
Al detto regolamento ha fatto seguito il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 novembre 2016 che ha fornito alcune importanti precisazioni in merito ai confini dell’attività consultiva.
Il Presidente ha chiarito che essa non può né deve essere intesa come una forma di consulenza data ai richiedenti ma come un’attività strettamente connessa alle funzioni di vigilanza e regolazione che l’Autorità è chiamata a svolgere nei settori indicati.
Ciò significa, che il compito dell’ANAC è di indicare, non solo ai richiedenti ma a tutti coloro che si possano trovare in situazioni analoghe, quale sia il comportamento da tenere in ossequio alle disposizioni legislative e alle prescrizioni date dall’Autorità stessa con provvedimenti anche di carattere generale, quali in primis le linee guida.

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Redazione