Decreto Correttivo al Codice appalti: il testo definitivo

20 Aprile 2017
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Pubblichiamo di seguito il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici nel testo definitivo inviato alla Ragioneria generale per la bollinatura

Aggiornamento 5/5/2017Decreto correttivo al codice appalti: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante deleghe al Governo per l’attuazione per  l’attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e  dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 8;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del….;
ACQUISITO  il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del…..;
ACQUISITI  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…….;
SULLA  PROPOSTA  del  Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa;

E  M  A  N  A

il seguente decreto legislativo

ART. 1
(Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così modificata: “Codice dei contratti pubblici”.

ART. 2
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: “adottato dal regolamento (CE) n.2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt)”.

ART. 3
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la parola: “ragionale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

ART. 4
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: “oo-bis)<<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria  prevalente e comunque di importo superiore al 10  per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;”;
oo-quater) <<manutenzione ordinaria>>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
oo-quinquies) <<manutenzione straordinaria>>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;”;
b)    alla lettera uu), dopo le parole: “l’esecuzione di lavori”, sono inserite le seguenti: “ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori”;
c)    alla lettera zz), la parola: “concessionario”, ovunque ricorra nella presente lettera, è sostituita dalle seguenti: “operatore economico e al secondo periodo, dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili”;
d)    alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,”;
e)    alla lettera vvvv), il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
f)    la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: “aaaaa)<< categorie di opere specializzate>>, le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
g)    alla lettera ggggg) il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
h)    dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
“ggggg-bis)<< principio di unicità dell’invio>>, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.  Tale  principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) <<unità progettuale>>, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;”;
ggggg-quinquies) << programma biennale degli acquisti di beni e servizi>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;
ggggg-sexies) <<programma triennale dei lavori pubblici>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;
ggggg-septies)  <<elenco annuale dei lavori>>, l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-octies)  <<elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi>>, l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-nonies) <<quadro esigenziale>>, il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla  tipologia dell’ opera o dell’ intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) << capitolato prestazionale>>, il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali,  che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicuare nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) <<cottimo >>, l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.”.

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ART. 5
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le parole: “lavori, servizi e forniture,” sono inserite le seguenti: “ dei contratti attivi, ”.

ART.  6
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le parole: “forme di partecipazione di capitali privati” sono inserite le seguenti: “le quali non comportano controllo o potere di veto”.

ART. 7
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: “agli appalti aggiudicati” sono sostituite dalle seguenti: “agli appalti e concessioni aggiudicati”.
ART. 8
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”.

ART. 9
(Introduzione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:
“ART. 17-bis
(Altri appalti esclusi)
1.    Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.

ART. 10
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3”.

ART. 11
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    la rubrica è  sostituita dalla seguente: “ Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
b)    al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
c)    al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto,  il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;
d)    al comma 8:
1) all’alinea, le parole: “sentita la Conferenza” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con la Conferenza”;
2) alla lettera e), la parola: “ individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”;
e)    dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.”.

ART. 12  
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”.

ART. 13
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico”, sono sostituite dalle seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;;
b)    al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;

d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato   in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista,  individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;
2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia  redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19  ed è redatto ai sensi del comma 5.”;
f)  al comma 6, le parole: “e geognostiche,”, sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,” dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;”e dopo le parole: “nonché i limiti di spesa” sono inserite le seguenti: “, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,”;
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto al comma 16”;
h) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.”  e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.”.

ART. 14
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “esecutiva di lavori,” sono inserite le seguenti: “al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione”;
b)    al comma 7, primo periodo, le parole: “Gli affidatari di incarichi di progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”;
c)    al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “sono utilizzati”, le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse e le parole: “importo dell’affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
d)    dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.  Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli  articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”.

ART. 15
(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    al comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
b)    il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. ”;
c)    il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo  4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.

ART. 16
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori”;
c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.”.

ART. 17
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
b)    dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis.  Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su  progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e   in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti  pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP.  Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
c)    al comma 3:
1)    dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
2)    al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
d)    al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
e)    al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
f)    al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

ART. 18
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma  5, le parole: “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo codice”;
b)    al comma 7, le parole: “forniture, lavori e servizi e di concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “ forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni”, le parole: “articolo 167” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 35”, le parole: “all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “al medesimo articolo 35”;
c)    al comma 11, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse;
d)    al comma 12, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse e alla lettera c), le parole: “il presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni  del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali”;
e)    dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.”;
f)    il comma 13 è abrogato.

Per approfondire l’argomento
MAGGIOLI FORMAZIONE
Gli appalti pubblici dopo il Decreto correttivo
Tutte le novità nelle diverse fasi del procedimento contrattuale.
La semplificazione delle procedure sotto-soglia.
Le novità specifiche per appalti di servizi, forniture, lavori e servizi tecnici

Milano, 27 aprile 2017
Torino, 3 maggio 2017
Bologna, 4 maggio 2017
Roma, 11 maggio 2017
Cagliari, 15 maggio 2017
Bari, 18 maggio 2017
Trieste, 23 maggio 2017
Catania, 25 maggio 2017
Ancona, 6 giugno 2017
Desenzano del Garda (BS), 15 giugno 2017

ART. 19
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)     al comma 1:
1)    al primo periodo, dopo le parole: “all’articolo 5,” sono inserite le seguenti: “ alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti”;
2)    al secondo periodo, dopo le parole: “articolo 120” sono inserite le seguenti: “, comma 2-bis,”  e le parole: “delle valutazioni dei requisiti soggettivi,” sono sostituite dalle seguenti: “della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti”;
3)    dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
4)    il terzo periodo è soppresso;
5)    al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “con le modalità previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33”;
6)    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :“ Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce,  la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”;
b)    il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
c)    dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e  la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.”.

ART. 20
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al  comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture”;
b)    al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
c)    dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”.

ART. 21
(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1:
1)    al primo periodo, le parole: “nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione”;
2)    al terzo periodo, le parole: “ è nominato.” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”;
b)    al comma 5, al primo periodo, le parole: “con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie linee guida”, dopo le parole: “specifici del RUP,” sono inserite le seguenti: “sui presupposti e sulle modalità di nomina,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.”;
c)    al comma 8, primo periodo, dopo le parole: “direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “direzione dell’esecuzione” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
d)    al comma 12, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “o del direttore dell’esecuzione”.

ART.  22
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
b)    al comma 10, lettera b), dopo le parole: “mercato elettronico” sono inserite le seguenti: “nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb)”;
c)    dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: “14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.”.

ART. 23
(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “fornitura di derrate alimentari,” è inserita la seguente: “anche”;
b)    il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;
c)    il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.

ART. 24
(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:”;
b)    al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:”;
c)    al comma 18, al primo periodo, le parole: “Sul valore stimato dell’appalto” sono sostituite dalle seguenti:“ Sul valore del contratto di appalto”.

ART. 25
(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo “ Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”;
b)    al comma 2:
1)    alla lettera a), le parole: “, adeguatamente motivato” sono sostituite dalle seguenti: “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
2)    alla lettera b), dopo le parole: “ove esistenti,” sono inserite le seguenti: “di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture;
3)    alla lettera c), le parole: “la procedura negoziata di cui all’articolo 63” sono sostituite dalle seguenti: “procedura negoziata” e le parole: “dieci operatori” sono sostituite dalle seguenti: “quindici operatori”;
4)    alla lettera d), sono aggiunte, in fine , le seguenti parole: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a),”;
c)    al comma 3, le parole: “di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara”, sono sostituite dalle seguenti: “per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2”;
d)    al comma 4, dopo le parole: “inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,” sono inserite le seguenti: “ comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9,”;
e)    il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”;
f)    al comma 6, il primo e il secondo periodo sono  soppressi;
g)    dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.”;
h)    al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente “ Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.”.

ART. 26
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai soggetti aggregatori”;
b)    al comma 2:
1)    al primo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo 38” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1”;
2)    all’ ultimo periodo, le parole  “procedura ordinaria ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti: “ procedure di cui al”;
c)    al comma 4, lettera c), dopo le parole: “costituita presso” sono inserite le seguenti: “le province, le città metropolitane ovvero”;
d)    al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “le attribuzioni” sono inserite le seguenti: “delle province, delle città metropolitane e”;
e)    al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g)”;

ART. 27
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
“5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione  dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3;”.
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede  articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.”;
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g)”.

ART. 28
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58.”.

ART. 29
(Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “e il Ministro dell’economia e delle finanze”.

ART. 30
(Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a), la parola: “raggruppamenti” è sostituita dalle seguenti: “i raggruppamenti”.

ART. 31
(Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”.

ART. 32
(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter”;
b)    al comma 4, dopo le parole: “Nel caso di” è inserita la seguente: “lavori,” e dopo la parola: “specificate” sono inserite le seguenti: “le categorie di lavori o”;
c)    dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.”;
d)    al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione ”;
e)    al comma 17, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero” e le parole: “può recedere dal contratto” sono sostituite dalle seguenti: “deve recedere dal contratto”;
f)    al comma 18, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
g)    al comma 19, primo periodo, dopo le parole: “imprese raggruppate” sono inserite le seguenti: “, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,”;
h)    dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
“19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19- ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”.

ART. 33
(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  le parole: “possono inserire” sono sostituite dalla seguente: “inseriscono”.

ART. 34
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 5, secondo periodo, le parole: “Essi esaminano” sono sostituite dalle seguenti: “Esse esaminano”;
b)    al comma 12, le parole: “ si applica il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano i commi 5 e 7”.

ART. 35
(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 53,  comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “ , del direttore dell’esecuzione”.

ART. 36
(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 56, comma 5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “effettuano valutazione completa” sono sostituite dalle seguenti: “effettuano una valutazione completa”;

ART. 37
(Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    il comma 3 è abrogato;
b)    il comma 6 è abrogato.

ART. 38
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    alla rubrica, dopo le parole: “delle procedure” sono inserite le seguenti: “e oggetto del contratto”;
b)    al comma 1, al terzo periodo, le  parole: “Gli appalti relativi ai lavori” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,  gli appalti relativi ai lavori” e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.”;
c)    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori  sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice  nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.”;
d)    al comma 2, all’alinea, sono aggiunte le seguenti parole: “, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)”;
e)    dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.”;
f)    il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, Sono considerate irregolari le offerte:
a)    che non rispettano i documenti di gara;
b)    che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c)    che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
g)    al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: “b), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b) e c)”;
h)    dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.”.

ART. 39
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis.Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.” .

ART. 40
(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “B e C” sono sostituite dalle seguenti: “B o C”;
b) al comma 4,  è inserito, in fine, il seguente periodo: “I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.”;
c) al comma 5, dopo le parole: “I termini” sono inserite le seguenti: “ di cui al presente comma”.

ART. 41
(Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 64, comma 3, primo periodo, del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse” sono sostituite dalle seguenti: “o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, dell’invito a confermare interesse”.

ART. 42
(Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 66, comma 1, del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “da essi programmati” sono sostituite dalle seguenti: “ da esse programmati”.

ART. 43
(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e non superiore a ventiquattro mesi”.

ART. 44
(Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  le parole: “allegato XII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato XIV”.

ART. 45
(Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 2:
1) all’alinea, dopo le parole: “dell’offerente” sono aggiunte le seguenti: “ e del candidato”;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;”;
b)    il comma 3 è abrogato;
c)    al comma 5, lettera b), dopo le parole: “l’esclusione” sono inserite le seguenti: “ai candidati e”;
d)    al comma 6, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

ART. 46
(Modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione giudicatrice”;
b)    al comma 1 le parole: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” sono soppresse;
c)    al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: “affidamento di contratti”, sono inserite le seguenti: “per i servizi e le forniture”; dopo le parole: “all’articolo 35”, sono inserite le seguenti: “, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro”; dopo la parola: “nominare”, è inserita la seguente : “alcuni” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, escluso il Presidente”;
2) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.”;
d)    al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara  è valutata con riferimento alla singola procedura.”;
e)    al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”;
f)    il comma 12 è abrogato.

ART. 47
(Modifiche all’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, al secondo periodo, le parole: “in un apposito atto” sono sostituite dalle seguenti: “con apposite linee guida”;
b)    dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:“1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.”.

ART. 48
(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGID ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale.”.

ART. 49
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e alla lettera g), il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”;
b)    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “la sussistenza” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
c)    al comma 3, primo periodo, le parole: “L’esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2”, dopo le parole: “o il decreto” sono inserite le seguenti: “ovvero la misura interdittiva” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri”;
d)    al comma 4, quarto periodo, le parole: “di cui all’articolo 8 del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e  dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
e)    al comma 5:
1)    dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
“f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti  documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;”;
2) alla lettera i), dopo la parola: “ovvero” è  inserita la seguente: “non”;

f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”.

ART. 50
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: “per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice” sono inserite le seguenti: “e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,”.

ART. 51
(Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al  comma 1, le parole: “regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”.

ART. 52
(Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 2, le parole: “linee guida dell’ANAC adottate” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC”;
b)    al comma 5,  primo periodo, dopo le parole: “valore stimato dell’appalto,” sono inserite le seguenti: “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,”;
c)    al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e  g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”;
d)    il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”;
e) al comma 10:
1)    il primo periodo è sostituito dal seguente: “E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.”;
2)    al secondo periodo le parole: “la capacità strutturale e  di affidabilità” sono sostituite dalle seguenti: “l’affidabilità”;
3)    al terzo periodo le parole: “tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
4)    il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.”;
5)    il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare,  dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive,  nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza  e degli esiti  del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.”;
6)    il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”.

ART. 53
(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, le parole: “con le linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto”;
b) al comma 4:
1)    alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che costituisce presupposto ai fini della qualificazione”;
2)    alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83;” sono inserite le seguenti: “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo  80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.”;
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: “2” è sostituita dalla seguente: “due” e le parole: “nel triennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti”;
e) al comma 8, le parole: “organismi di certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “organismi di attestazione”;
f) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.”.

ART. 54
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 4, le parole: “le informazione” sono sostituite dalle seguenti:” le informazioni”;
b)    al comma 5, le parole: “nonché all’impresa che la segue in graduatoria,” sono soppresse.

ART. 55
(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 2, lettera b), le parole: “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;
b)    dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

ART. 56
(Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1:
1)    al primo periodo, le parole: “nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84,” sono soppresse e le parole: “anche di partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “anche partecipanti”;
2)    aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.”;
b)    al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le seguenti parole: “, pena la risoluzione del contratto di appalto”;
c)    al comma 11:
1)    al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,”, sono soppresse;
2)    al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84”.

ART. 57
(Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “devono risultare” è inserita la seguente: “conformi”.

ART. 58
(Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo la parola: “proporzionalità” è inserito il seguente segno di interpunzione: “,”.

ART. 59
(Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
b)    al comma 2, le parole: “La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”;
c)    al comma 3, le parole: “1° settembre” sono sostituite dalle seguenti: “1 settembre”;
d)    il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.”;
e)    al comma 7:
1)    dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
2)    al quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto”, al sesto periodo, le parole: “rating di legalità” sono sostituite dalle seguenti: “rating di legalità e rating di impresa” ed è inserito, in fine, il seguente periodo: “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
f)    al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
g)    dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.”.

ART. 60
(Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “ pari o superiore a 40.000 euro”;
b)    al comma 4:
1)    la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) fermo restanto quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’ obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;”;
2)    alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se”;
c)    al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiunto, in fine, il seguente segno:“;”;
d)    al comma 8, la parola: “prevedendo” è sostituita dalle seguenti: “anche prevedendo”;
e)    il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”;
f)    dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”;
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: “legalità” sono inserite le seguenti: “ e di impresa” e al  secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi inclusi  i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”;
h)    al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono comunque collegate”;
i)    dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.”.

ART. 61
(Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 96, comma 3,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “presente codice”;

ART. 62
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 2:
1)    all’alinea, dopo le parole: “anomalia determinata,” il segno: “,” è sostituito dal seguente: “;” e la parola: “procedendo” è sostituita dalle seguenti: “  il RUP o la commissione giudicatrice procedono”;
2)    alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
3)    alla lettera b), le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”;
4)    alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;
5)    la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
6)    alla lettera e), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”;
b)    dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;
c)    al comma 5, alla lettera c), le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”.

ART. 63
(Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “dall’aggiudicazione dell’appalto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla conclusione del contratto”.

ART. 64
(Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta”.

ART. 65
(Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, lettera d), le parole: “ svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori”;
b)    dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.”.

ART. 66
(Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    nella rubrica, dopo la parola “Collaudo” sono aggiunte le seguenti: “e verifica di conformità”;
b)    al comma 1, le parole: “direttore dell’esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e  forniture”;
c)    al comma 2:
1)    al primo periodo, le parole: “delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali” ;
2)    il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per  forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”;

d)    al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “Il collaudo finale” sono inserite le seguenti: “o la verifica di conformità”, dopo le parole: “dall’ultimazione dei lavori” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni”, dopo le parole: “dell’opera” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni” e, al secondo periodo, dopo le parole: “Il certificato di collaudo” sono inserite le seguenti: “o il certificato di verifica di conformità”;
e)    il comma 4 è abrogato;
f)    al comma 5, dopo le parole: “dell’opera” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni”;
g)    il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”;
h)    al comma 7:
1)    alla lettera b), dopo le parole: “ruoli della pubblica amministrazione” aggiungere le seguenti: “in servizio, ovvero” e sostituire le parole: “è stata svolta” con le seguenti: “è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,”;
2)    dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
i)    al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.”.

ART. 67
(Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per il completamento dei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi o forniture”;
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “previsione del pagamento” sono inserite le seguenti: “ dell’indennizzo contrattualmente dovuto”;
c) al comma 9, le parole: “Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati”;
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “per gli appalti” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti”.

ART. 68
(Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, primo periodo, le parole: “di sola esecuzione” sono soppresse;
b)    al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno:”.”;
c)    al comma 7, le parole: “La garanzia per la risoluzione prevede” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie di cui al presente articolo prevedono”;
d)    comma 10, primo periodo,  le parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti” sono soppresse.

ART. 69
(Modifiche all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, primo periodo, le parole: “di norma” sono soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: “ a pena di nullità” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d)”;
b)    al comma 2:
1)    il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. ”;
2)    il quarto periodo è soppresso;
c)    al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”;
d)    il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;
e)    il comma 6 è sostituito dal seguente:“6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.”;
f) al comma 11, le parole: “ inoltra le richieste e delle contestazioni” sono sostituite dalle  seguenti:” inoltra le richieste e le contestazioni”.
g) al comma 20 le parole: “ nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto”.

ART. 70
(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: “per contratto, anche” sono soppresse;
b)    il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a)    le soglie fissate all’articolo 35;
b)     il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;
c)    al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.”;
d)    al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: servizi e forniture” sono inserite le seguenti: “, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto,”.

ART. 71
(Modifiche all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “per esigenze di finanza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1”.

ART. 72
(Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, lettera d), le parole: “, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice” sono soppresse;
b)    dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241.”;
c)    al comma 3, le parole: “Quando il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e la parola: “accerta” è sostituita dalle seguenti: “quando accerta”.

ART. 73
(Modifiche all’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 109  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “in qualunque tempo” sono sostituite dalle seguenti: “in qualunque momento”;
b)    al comma 4, le parole: “del direttore dell’esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore dell’esecuzione” e le parole: “o del RUP” sono sostituite dalle seguenti: “o dal RUP”.

ART. 74
(Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “del completamento dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”;
b)    all’alinea del comma 3, le parole: “sentita l’ANAC,” sono soppresse;
c)    al comma 4, secondo periodo, le parole: “, sentita l’ANAC” sono soppresse.

ART. 75
(Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)     al comma 1, dopo le parole: “sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” sono inserite le seguenti: “e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’ esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.  Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa  è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.”;
b)    dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.”;
c)    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “e provvede” sono inserite le seguenti: “, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto,”.

ART. 76
(Modifiche all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.All’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per la realizzazione dei singoli lavori” sono sostituite dalle seguenti: “per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”;
c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: “.”.

ART. 77
(Inserimento dell’ articolo 113-bis al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. Dopo l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito  il seguente:
“Art. 113–bis
(Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)
1    Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2.    I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte  dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto  all’importo del     contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3.    All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.”.

ART. 78
(Modifiche all’articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.     All’articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “regolamentare o amministrativa” sono inserite le seguenti: “pubblicata compatibile con i Trattati”;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6, è sostituito, in fine, il segno: “;” con il seguente: “.”.

ART. 79
(Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: “impreviste e imprevedibili” sono sostituite dalle seguenti: “imprevedibili” e le parole: “ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali,” sono soppresse;
b) alla lettera f), primo periodo, la parola: “imprenditore” è sostituita dalla seguente: “operatore”;
c) alla lettera h), il segno: “:” è sostituito dal seguente: “;” e i numeri: “1)  2)” sono sostituiti dalle seguenti lettere: “i) l)”.

ART. 80
(Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “regolarmente” è soppressa.

ART. 81
(Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “validità” è sostituita dalla seguente: “efficacia”.

ART. 82
(Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “indizione di gara” è inserito il seguente segno: “,”.

ART. 83
(Modifiche all’articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.”.

ART. 84
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, primo periodo, parole: “possono includere” sono sostituite dalla seguente: “includono”;
b)    al comma 3, le parole: “articoli 85, 86 e 88” sono sostituite dalle seguenti: “85, 86, 87 e 88”.

ART. 85
(Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: “Europea” è sostituita dalla seguente: “europea”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione.”.

ART. 86
(Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)la rubrica è sostituita dalla seguente: “Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali”;
b)    al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c).”;
c)    al comma 4, dopo la parola: “Commissione” è inserita la seguente: “europea”.

ART. 87
(Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 141  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: “di progettazione” sono inserite le seguenti: “e di idee”;
b) al comma 3, dopo la parola: “Commissione” è inserita la seguente: “europea”;
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: “.”.

ART. 88
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 142  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del  CAPO II è sostituita dalla seguente: “APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI”;
b) al comma 1, le parole: “servizi di cui al presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di cui all’allegato IX”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato IX”;
d) al comma 4, le parole: “Per gli appalti pari o superiori” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli appalti di importo pari o superiore”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. “Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall’allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L’affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale  di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono  perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all’articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

ART. 89
(Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “ allegato XIV” sono sostituite dalle seguenti: “allegato IX”.

ART. 90
(Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;”.

ART. 91
(Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “sono appaltati” sono inserite le seguenti: “, di regola,”.

ART. 92
(Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.

ART. 93
(Modifiche all’articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase  del progetto di fattibilità tecnica ed economica.” ;
b)    al comma 5:
1)    il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove l’amministrazione aggiudicatrice non  affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2).”;
2)    il terzo periodo è soppresso;
3)    al quarto periodo, le parole: “dell’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 46”.

ART. 94
(Modifiche all’articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 153, comma 3,  le parole: “71 e 72” sono sostituite dalle seguenti: “71, 72 e 73”.

ART. 95
(Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “24, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “24, comma 2”;
b) al comma 4, le parole: “Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del” sono sostituite dalle seguenti: “Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del”.

ART. 96
(Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “del progetto definitivo” sono soppresse.

ART. 97
(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,”;
b)    al comma 2:
1)    al primo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,” ;
2)    il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”;
c) al comma 3, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,”.

ART. 98
(Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
b)    al comma 3, primo periodo, le parole: “ , limitatamente agli appalti pubblici di lavori,” sono soppresse.

ART. 99
(Modifiche all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “pregiudizio alla pubblica” sono inserite le seguenti: “ e privata”;
b)    al comma 6:
1)    al primo periodo, le parole: “lettera c),” sono soppresse;
2)    al secondo periodo, le parole: “calamitoso che ha comportato la” sono sostituite dalle seguenti: “, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale” e le parole: “legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze” sono sostituite dalle seguenti: “legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali”;
c)    il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”;
d)     al comma 9, dopo le parole: “di cui al comma 6,” sono inserite le seguenti: “di importo pari o superiore a 40.000 euro,” e dopo le parole: “ufficiali di riferimento,” sono inserite le seguenti: “laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,”.

ART. 100
(Modifiche all’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: “nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte”.

ART. 101
(Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “ trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantanove”;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della”, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo, le parole: “capitale investito per le concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “capitale investito. Per le concessioni”;
c)    al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di”, le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto” e le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “entro lo stesso termine” sono inserite le seguenti: “rilasciate da operatori di cui all’articolo 106 del decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
3) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: “e del comma 3”;
d) al comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

ART. 102
(Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “La durata massima della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione”.

ART. 103
(Modifiche all’articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XVIII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato II” e l’ultimo periodo è soppresso.

ART. 104
(Modifiche all’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “La concessione cessa” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare,”;
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse”;
c) al comma 4, lettera c), le parole: “del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.”;
d) al comma 5, dopo le parole: “al comma 4” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 7”;
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5‐bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.”;
f) al comma 8, la parola: “indicano” è sostituita dalle seguenti: “possono indicare”;
g) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.”;
h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10‐bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.”.

ART. 105
(Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “dal presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Parte III del presente codice” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora si proceda all’affidamento in house ai sensi dell’articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del presente codice.”;
b)al comma 3, le parole: “del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “della Parte III del presente codice”;
c) al comma 4, dopo le parole:  “ per l’affidamento della nuova concessione autostradale” sono inserite le seguenti: “, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice ”;
d) al comma 6, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
e) al comma 8, le parole: “Per le concessioni autostradali” sono sostituite dalle seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali”;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all’articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.”.

ART. 106
(Modifiche alla rubrica della Parte IV)
1.    Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed altre modalità di affidamento”.

ART. 107
(Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b)    al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.”;
c)    al comma 4, secondo periodo, le parole: “Tali variazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera  o prestazione del servizio è  imputabile all’operatore, tali variazioni”;
d)    al comma 6, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantanove”;
e)    il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.”.

ART. 108
(Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono soppresse le parole: “Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1,”;
b) al comma 4, le parole: “ sentito il Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero”.

ART. 109
(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

ART. 110
(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 4, le parole: “di cui all’articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
b)    al comma 15, quinto periodo, le parole: “articolo 103” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 93”;
c)    al comma 16, le parole: “la locazione finanziaria di cui all’ articolo 187” sono sostituite dalle seguenti: “tutti i contratti di partenariato pubblico privato”.

ART. 111
(Modifiche all’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, al primo periodo, le parole: “ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica” sono sostituite dalle seguenti: “ponendo a base di gara un capitolato prestazionale” e al quarto periodo, le parole: “ di cui all’articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
b)    al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica” sono inserite le seguenti: “approvato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

ART. 112
(Modifiche all’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “trasferimento all’affidatario” sono inserite le seguenti: “o, qualora l’affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80,”;
b)    dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.”;
c)    al comma 3, primo periodo, le parole: “previa presentazione di idonea polizza fideiussoria” sono  sostituite dalle seguenti: “previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria” e al secondo periodo, le parole: “rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3”.

ART. 113
(Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”.

ART. 114
(Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, lettera b), le parole: “, con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1,” sono soppresse;
b)    al comma 17, la lettera b) è abrogata;
c)    il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all’articolo 104.”.

ART. 115
(Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “Il ricorso alla scelta di aggiudicare” sono sostituite dalle seguenti: “La scelta di aggiudicare” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni  di euro.”;
b)    al comma 4, le parole: “a) del tempo di esecuzione” e “b) del costo di utilizzazione e di manutenzione” sono soppresse e conseguentemente le lettere: “c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “b) e c)”;
c)    al comma 6, le parole: “ e III” sono sostituite dalle seguenti: “, III e IV”.

ART. 116
(Modifiche all’articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 196, comma 4,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “Ministero” è sostituita dalla seguente: “Ministro” e le parole: “sono disciplinate le modalità” sono sostituite dalle seguenti: “sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità”;

ART. 117
(Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, le parole: “sono valide sino alla scadenza naturale” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità triennale”;
b)     al comma 4, le parole: “delle linee guida di cui all’articolo 197.” sono sostituite dalle seguenti : “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione  da parte delle stazioni appaltanti degli  attestati presentati  in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all’articolo 84.”.

ART. 118
(Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “vincolanti, ovvero gli interventi ” sono sostituite dalle seguenti: “vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti  quelle relative agli interventi”.

ART. 119
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, le parole: “l’elenco degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi”;
b)    al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le Commissioni parlamentari competenti”;
c)    al comma 5:
1)    al primo periodo, le parole: “interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica” sono sostituite dalle seguenti: “ infrastrutture e insediamenti”;
2)    al secondo periodo, le parole: “ e la sua funzionalità rispetto” sono sostituite dalle seguenti: nonché la sua funzionalità anche rispetto”;
d)    al comma 7,  le parole da: “anche le indicazioni” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 3, nelle more dell’approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.”;
e)    il comma 8 è abrogato;
f)    al comma 10:
1)    al primo periodo, le parole: “di ogni nuovo DPP” sono sostituite dalle seguenti: “dei DPP successivi al primo”;
2)    al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti”;
3)    al terzo periodo, la parola: “evidenziato” è sostituita dalla seguente: “indicato”;
4)    al quarto periodo, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011”.

ART. 120
(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole: “ai commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 2 a 6”;
b)    dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.”.

ART. 121
(Abrogazione dell’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    L’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

ART. 122
(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “all’azione giurisdizionale”.

ART. 123
(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1.    All’articolo  211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “esprime parere” sono inserite le seguenti: “, previo contraddittorio,”;
b)    il comma 2 è abrogato.

ART. 124
(Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: “;” con il seguente: “.”.

ART. 125
(Modifiche all’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le parole: “una relazione” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114,”;
2) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente “h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”;
b) al comma  8:
1)    il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,  tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.”;
2)    dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.”;
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;
2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse”;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”;
d) al comma 10, l’ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81.”;
e) al comma 13, le parole “L’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, l’Autorità”;
f) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente:“17-bis. L’ANAC  indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

ART. 126
(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8”;
b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari  straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e”;
c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità”;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.”;
e) il comma 9 è abrogato;
f) il comma 12 è abrogato.

ART. 127
(Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “di importo superiore ai 50 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “prima dell’avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni” e al secondo periodo, le parole: “il progetto si intende assentito” sono sostituite dalle seguenti: “il parere si intende reso in senso favorevole”.

ART. 128
(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1.    All’articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già  inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati  secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;
b)    al comma 4, le parole: “e titolo XI, capi I e II”  e le parole: “, con esclusione dell’articolo 248,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: “ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;
c)    dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
d)    al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.” ;
e)    al comma 19, le parole: “ agli articoli 248 e 251” sono sostituite dalle seguenti: “alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251”;
f)    al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.”;
g)    dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti : “27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all’articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e all’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 168.
27 – sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi  alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l’attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all’articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.”.

ART. 129
(Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;”;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) l’articolo 14- viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;”;
c) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l’articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n.244,”;
d) dopo la lettera l) è inserita la seguente: “l-bis) l’articolo 8-duodecies, comma 2-bis,  del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;”;
e) dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis” l’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.180;”,
f) alla lettera dd), dopo le parole: “articolo 4-bis” sono inserite le seguenti: “, l’articolo 5”;
g) alla lettera hh), dopo le parole: “articolo 33-quater” sono inserite le seguenti: “, l’articolo 33-quinquies”;
h) alla lettera ii), dopo le parole: “e 58, ” sono inserite le seguenti: “comma 2, lettera f-bis),”;
i) alla lettera jj), premettere le seguenti parole: “l’articolo 19, commi 1 e 2,”;
l) alla lettera qq), dopo le parole: “commi 1 e 2,” sono inserite le seguenti: “ articolo 35, articolo 37 e”;
m) alla lettera rr), le parole: “commi 1, 2 e 3) sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3 e 4”, le parole: “13, comma 1, e” sono sostituite dalle seguenti: “13, comma 1, 14, 24 e”;
n) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: “ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”;
o) alla lettera uu), le parole: “comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis”.

ART. 130
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.    Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.    Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 131
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.