La proposta di aggiudicazione compete al RUP e non alla commissione di gara

30 Maggio 2017
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La recente sentenza del TAR Lazio, Roma sez. II-ter n. 5613/2017, consente di affrontare la tematica relativa alla corretta individuazione dell’organo competente a predisporre la proposta di aggiudicazione dell’appalto (ex aggiudicazione provvisoria).

a cura di Stefano Usai

La pronuncia del giudice capitolino attribuisce tale competenza alla commissione di gara e, pur autorevole, la precisazione non appare completamente condivisibile.

È più corretto, come si cercherà di dimostrare, ritenere che tale competenza invece appartenga al responsabile unico del procedimento proprio per le sue funzioni di controllo sull’operato della commissione considerando, inoltre, che la proposta di aggiudicazione non si sostanzia solamente nella scelta effettuata dai commissari, ma deve dar conto anche del rispetto delle procedure e delle classiche regole di presidio della gara.

Dovrà dar conto in particolare delle operazioni compiute sui vari aspetti del procedimento: si pensi al soccorso istruttorio alla specificità del soccorso istruttorio integrativo e via discorrendo.

La specifica da prendere in considerazione, in quanto più articolata per la compartecipazione alla procedura di più organi, riguarda evidentemente l’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

È fuor di dubbio che nel caso di procedimento contrattuale da aggiudicarsi al minor prezzo, il presidio complessivo e la stessa redazione della proposta di aggiudicazione competa al RUP che la presenterà all’organo competente della stazione appaltante per l’approvazione ovvero il dirigente/responsabile del servizio.

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