Danno erariale al direttore dei lavori per eccesso di stima nell’avanzamento lavori: assolto il RUP

Nessuna responsabilità erariale al RUP che liquida uno stato di avanzamento lavori certificato dal Direttore dei lavori, essendo il pagamento disposto atto dovuto

6 Giugno 2017
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Nessuna responsabilità erariale al RUP che liquida uno stato di avanzamento lavori certificato dal Direttore dei lavori, essendo il pagamento disposto atto dovuto

a cura di Vincenzo Giannotti

Il danno erariale accertato dalla Procura contabile discende dalla errata quantificazione dell’avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei lavori, i cui importi sono stati liquidati successivamente dal RUP, non essendo più recuperabili nei confronti dell’impresa a causa del suo fallimento. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza 3 maggio 2017, n. 62, in accoglimento dei rilievi della Procura ha condannato per l’intera somma il direttore dei lavori, assolvendo sia il collaudatore che il Responsabile Unico del Procedimento, secondo le motivazioni qui di seguito descritte.

Il fatto

A fronte di acconti versati dall’amministrazione, per lo stato di avanzamento dei lavori pubblici commissionati all’impresa aggiudicataria, a seguito del fallimento di quest’ultima e della conseguente rescissione del contratto, la reale consistenza dei lavori effettuati venivano successivamente valorizzati facendo emergere una sostanziale differenza tra quanto accertato e quanto al contrario corrisposto all’impresa nei vari stati di avanzamento certificati dal direttore dei lavori.

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Redazione

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