La qualificazione delle stazioni appaltanti

Una questione di particolare importanza da affrontare relativamente agli acquisti nel nuovo Codice (e quindi anche degli acquisti con procedure nego­ziate sotto soglia) passa, prima di tutto, attraverso la disciplina riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti

10 Luglio 2017
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Una questione di particolare importanza da affrontare relativamente agli acquisti nel nuovo Codice (e quindi anche degli acquisti con procedure nego­ziate sotto soglia) passa, prima di tutto, attraverso la disciplina riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti

Articolo estratto dal volume “Le procedure negoziate sotto soglia dopo il decreto correttivo“, Maggioli Editore, Giugno 2017

La qualificazione delle stazioni appaltanti costituisce una delle più impor­tanti innovazioni del d.lgs. n. 50/2016, dato che il possesso della qualificazione condiziona gli adempimenti successivi delle stazioni appaltanti pubbliche.

Della disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti si oc­cupa l’art. 38 del nuovo Codice dei contratti.

Si tratta di una disciplina ad oggi non ancora operativa, poiché è neces­sario il varo di disposizioni attuative, al momento non ancora adottate, per cui nelle more, tutte le stazioni appaltanti devono ritenersi qualificate me­diante la semplice iscrizione presso l’ANAC.

Infatti, l’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’i­scrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

Tornando ora all’art. 38, esso prevede la costituzione in seno all’ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte an­che le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita dalle stazioni appaltanti in conformità ai seguenti parametri:

1)   in rapporto agli ambiti di attvità;
2)   ai bacini territoriali;
3)   alla tipologia;
4)   alla complessità del contratto;
5)   per fasce d’importo.

Il legislatore ha previsto che vengano iscritte di diritto nell’elenco:

a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
b) Consip S.p.a.;
c) l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa;
d) i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
e) le città metropolitane.

Con Linee guida ANAC saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui sopra, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto avrà anche il compito di definire le modalità attuative del sistema delle atte­stazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

Il comma 3 dell’articolo in commento fornisce poi una sorta di check list individuando una serie di parametri necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Infatti, viene disposto che la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servi­zio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi compreso il collaudo e la messa in opera.

A loro volta, i requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

1. strutture organizzative stabili deputate agli ambiti sopra appena elen­cati;
2. presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
3.sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4. numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5. rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese fornitrici, secon­do gli indici di tempestività previsti dal decreto adottato in attuazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (tempi dei pagamenti);
6. assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;

b) requisiti premianti, quali:

1. valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2. presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da or­ganismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
3. disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4. livello di soccombenza nel contenzioso;
5. applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

Il d.lgs. 56/2017 ha stabilito che le amministrazioni la cui organizzazione preveda articolazioni, anche territoriali, debbano verificare la sussistenza dei requisiti sopra descritti in capo alle medesime strutture e ne debbano dare comunicazione all’ANAC ai fini della qualificazione.

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte dell’ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

L’ANAC assume il compito di stabilire le modalità attuative del siste­ma di qualificazione, sulla base di quanto stabilito dai precedenti com­mi, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qua­lificazione.

L’ANAC stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.

L’Autorità potrà prevedere anche i casi in cui potrà essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. Tale qualificazione deve avere comunque una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (C.I.G.) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

Infine, interessanti incentivi sono collegati alla qualificazione delle sta­zioni appaltanti. Infatti, viene previsto che l’eventuale valutazione positiva della stazione appaltante venga comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti in­teressati. Inoltre, una quota delle sanzioni derivanti dall’attività di vigilanza svolta dall’ANAC dovrà essere destinata all’amministrazione della stazione appaltante affinché venga destinata a remunerare il risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i proce­dimenti d’appalto.

In ogni caso, la normativa riguardante la qualificazione prevista dall’art. 38 non trova applicazione per gli enti aggiudicatori che non siano ammini­strazioni aggiudicatrici e neppure per gli altri soggetti aggiudicatari di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) (i quali coincidono con i soggetti privati tenuti all’osservanza del Codice dei contratti).

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Vedi anche

Schema di dPCM per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016)

 

Redazione