Appalto integrato, progetto definitivo costituente l’offerta tecnica

TRGA, Trento, sentenza n. 252 depositata in data 8 agosto 2017

31 Agosto 2017
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1. APPALTI PUBBLICI – APPALTO INTEGRATO – OFFERTA TECNICA – PROGETTO DEFINITIVO – MANCANZA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – CHE NON RISULTI TRA GLI ELABORATI ESPRESSAMENTE RICHIESTI DALLA LEX SPECIALIS – RILEVANZA – ESCLUSIONE
2. APPALTI PUBBLICI – APPALTO INTEGRATO – LACUNE GRAVI DEL PROGETTO DEFINITIVO COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA – COMMISSIONE TECNICA – SUA INCOMPETENZA A RILEVARLE – NON SUSSISTE – CONSEGUENZA – ESCLUSIONE DELL’OFFERTA PRESENTATA

Appalto integrato: qualora la lex specialis non richieda espressamente la redazione di uno o più elaborati del progetto definitivo costituente l’offerta tecnica in quanto è ritenuta sufficiente la progettazione preliminare della stazione appaltante, non può essere disposta l’esclusione del concorrente che ometta tale elaborato; inoltre, mentre per le lacune più “lievi” del progetto definitivo presentato dall’offerte è possibile la regolarizzazione in sede approvativa, viceversa per quelle più gravi la commissione tecnica deve rilevarne l’esistenza e disporre l’esclusione del concorrente dalla gara.

Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento dell’8 agosto 2017 n. 252.

Per i giudici del tribunale infatti, far discendere l’esclusione di un concorrente da una mera valutazione, suscettibile di esiti opinabili, del grado di completezza della relazione geologica predisposta dall’Amministrazione, contrasterebbe con i principi di certezza e sicurezza giuridica riaffermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 luglio 2016, n. 19 (relativa alla controversa questione degli oneri interni per la sicurezza aziendale). Ne consegue che la relazione geologica a corredo dell’offerta tecnica di un appalto integrato (di progettazione e realizzazione dell’opera) costituisce un mero elaborato facoltativo del progetto definitivo.

Inoltre, in un appalto integrato (di progettazione esecutiva sulla base di un’offerta corredata da progetto definitivo e di realizzazione dell’opera progettata) sia nella fase di approvazione del progetto definitivo, che segue all’aggiudicazione dell’appalto, sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo, possono essere riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in gara, a fronte dei quali l’aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni dell’amministrazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in suo favore.

Tuttavia ciò non significa che il seggio di gara, laddove ravvisi macroscopici errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, non possa e non debba tenerne adeguatamente conto, anche in assenza di un’apposita previsione contenuta all’interno della lex specialis, ai fini dell’esclusione del concorrente.

Si deve infatti rammentare che le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni previste nel capitolato speciale costituiscono una condizione minima di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, perché non è ammissibile che la stazione appaltante aggiudichi il contratto ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta di prestazioni difformi dalle caratteristiche anzidette, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e al tempo stesso impedisce una regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell’offerta siano di scarso rilievo.

In altri termini, in caso di appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta – ferma restando la procedura di approvazione del progetto definitivo delineata dall’art. 95 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. – la Commissione chiamata alla valutazione delle offerte deve tener conto delle caratteristiche del bene richiesto, cristallizzate nel capitolato speciale, non solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ma anche ai fini di una preliminare doverosa verifica dell’ammissibilità della stesse, e debba conseguentemente procedere all’esclusione del concorrente laddove il progetto definitivo dallo stesso presentato abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera priva delle caratteristiche essenziali e indefettibili individuate con il progetto preliminare e fissate nella parte tecnica del capitolato speciale.

Redazione