Opere aggiuntive e criterio offerta economicamente più vantaggiosa

19 Settembre 2017
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Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il correttivo al codice appalti ha preso posizione sul tema

È esperienza comune che molti bandi di gara considerino come elemento “qualitativo” l’offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Per fare un esempio: in un appalto di servizio, il capitolato prevede un certo quantitativo di ore necessarie per la prestazione e i criteri di offerta attribuiscono un punteggio connesso ad ore aggiuntive offerte dal prestatore economico. Oppure, in un appalto di lavori per la realizzazione di una rotonda, si attribuisce un punteggio per opere aggiuntive (poniamo, asfaltature delle immissioni).

Appare piuttosto evidente che l’operatore economico, offrendo opere aggiuntive finisce sostanzialmente per alterare il contenuto dell’offerta e dello stesso oggetto del contratto, che almeno sul piano quantitativo diventa altra cosa.

Sul punto, come rilevato, il correttivo ha deciso: l’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché deve valutare l’offerta sul piano prevalentemente qualitativo, non deve tenere conto di prestazioni maggiori rispetto a quelle previste dal progetto, che, ricordiamo, deve essere esecutivo e, quindi, completo in ogni sua parte ed idoneo, quindi, anche senza aggiunta di prestazioni, a rendere possibile la realizzazione del lavoro, della fornitura o del servizio.

Per queste ragioni, nell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 è stato inserito il nuovo comma 14-bis, il cui contenuto appare piuttosto chiaro e insindacabile: “In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

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