La procedura competitiva con negoziazione nel nuovo Codice Appalti

Fra le novità più interessanti introdotte dal nuovo Codice degli Appalti, c’è anche l’introduzione, accanto alle procedure già esistenti, della Procedura competitiva con negoziazione che va a sostituire ed ampliare la procedura di negoziazione ristretta

22 Settembre 2017
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Fra le novità più interessanti introdotte dal Codice degli Appalti Pubblici entrato in vigore ad aprile 2016, c’è anche l’introduzione, accanto alle procedure già esistenti, della Procedura competitiva con negoziazione che va a sostituire ed ampliare la procedura di negoziazione ristretta già introdotta dall’articolo 29 della direttiva 2014/24/UE, nell’ambito della proceduta negoziata per gli appalti pubblici regolamentata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006.

L’art. 62 del nuovo Codice degli Appalti stabilisce infatti che “qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara”. Si stabilisce inoltre che “solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione” e che “le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91”.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici, in base all’art. 59 e 63 dello stesso Codice, hanno facoltà di indire una Procedura competitiva con negoziazione SENZA previa pubblicazione di appalto nei seguenti casi:

  • qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata;
  • quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le indicate ragioni;
  • Oppure quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Alla luce di questo ultimo punto, la nuova disciplina autorizza di fatto gli enti aggiudicatori a ricorrere a soluzioni già esistenti (anche sotto forma di partnernariati) nel caso di interventi caratterizzati dal requisito d’urgenza, a condizione ovviamente che le forniture, i servizi o i lavori erogati dal partecipante corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi stabiliti fra le amministrazioni appaltanti e gli stessi partecipanti.

Vediamo ora di fatto il funzionamento della Procedura competitiva con negoziazione da parte delle aziende. Il Codice degli Appalti Pubblici 2016 stabilisce infatti che  “nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare” e che “le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura”.

Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, saranno poi chiamati a presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione: vista la rilevanza di questo passaggio, vi consigliamo di leggere il post di Intraprendere.net sulle tecniche migliori per negoziare. La fase successiva prevede che siano le amministrazioni aggiudicatrici a “negoziare con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate” mentre i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

Per quello che concerne, infine, i termini di adesione, essi sono fissati, salvo diversa indicazione, nel limite di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel caso della ricezione delle domande di partecipazione, e di altri 30 giorni per quello che concerne la ricezione delle offerte iniziali dopo la data di trasmissione dell’invito.

Redazione