Affidamento di lavori alla partecipata: società mista pubblico-privata che gestisce servizi pubblici locali “a rete”

Deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Umbria, 12 settembre 2017, n. 93

12 Ottobre 2017
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Società mista pubblico-privata che gestisce servizi pubblici locali “a rete” – Qualificabilità come “organismo di diritto pubblico” ai sensi del codice dei contratti pubblici – Va verificata in relazione al possesso contestuale dei tre fondamentali presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria

All’interno della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Umbria, 12 settembre 2017, n. 93 viene a delinearsi un importante orientamento in materia di realizzazione diretta di ulteriori lavori (rispetto a quelli previsti dal contratto in essere) da parte delle società affidatarie di servizi pubblici.

In particolare quando trattasi di società partecipate miste, affermando che la realizzazione diretta dei lavori di cui al penultimo periodo del comma 5-ter dell’art. 113 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000) si riferisce ad una fattispecie specifica, relativa alla gestione delle reti necessarie all’espletamento di servizi pubblici locali ed il gestore (anche società partecipata) può realizzare i lavori necessari alla gestione della rete solo quando questi siano stati previsti in sede di affidamento e abbiano perciò formato oggetto di evidenza pubblica in quella sede, aggiungendo che il requisito previsto dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, rilevante per escludere l’applicazione del codice dei contratti alle società partecipate miste, si riferisce all’opera (o servizio) oggetto dell’affidamento in sede di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, che deve essere realizzato per oltre il 70% direttamente dalla società mista stessa.

All’origine della deliberazione è collocata la richiesta di un Comune in ordine al seguente dubbio: sapere se le società richiamate nella richiesta di parere, che svolgono un servizio pubblico in esclusiva (con azionariato misto pubblico-privato), possano essere qualificabili quali organismi di diritto pubblico. Insomma, il Collegio ritiene che sul punto debba esprimersi il Comune medesimo alla luce dei criteri idonei a qualificare una società partecipate quale organismo pubblico.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. UMBRIA, 12 SETTEMBRE 2017, n. 93.