Incarico di patrocinio legale e appalto di servizi

Assume rilievo per gli Enti locali la recente delibera della Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo dell’Emilia Romagna 12 ottobre 2017, n. 153, in materia di servizi legali nella Pubblica Amministrazione.

24 Ottobre 2017
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Assume rilievo per gli Enti locali la recente delibera della Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo dell’Emilia Romagna 12 ottobre 2017, n. 153, in materia di servizi legali nella Pubblica Amministrazione.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale infatti deve essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. 50/2016.

Risulta legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza.

Tra le criticità che affiorano, segnaliamo: mancato inserimento degli incarichi di patrocinio nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione; omesso accertamento dell’impossibilità di svolgere l’incarico all’interno dell’ente; ricorso all’affidamento diretto; affidamento diretto di domiciliazioni legali.

Invio in procura di un incarico poiché affidato direttamente, senza previa ricognizione in merito alle professionalità interne, né motivazione circa le ragioni della scelta dell’incaricato.

Documenti collegati

Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale controllo per l’Emilia Romagna 12/10/2017 n. 153

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