Calcolo soglia di anomalia e offerte aventi uguale ribasso

Gare pubbliche – Calcolo della soglia di anomalia – Operato della stazione appaltante che, nell’effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, ha accorpato due offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all’interno dell’ “ala” dei massimi ribassi. E’ illegittimo

7 Novembre 2017
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Calcolo della soglia di anomalia – Operato della stazione appaltante che, nell’effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, ha accorpato due offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all’interno dell’ “ala” dei massimi ribassi. E’ Illegittimo.

ANAC, Parere di precontenzioso, Delibera 11 (dep. 23) ottobre 2017, n. 1018, PREC 249/17/L

L’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 ha segnato l’introduzione di una disciplina del calcolo della soglia di anomalia diversa da quella del d.lgs. n. 163/2006. In attuazione del criterio di delega ff) di cui alla legge delega n. 11/2016, per scongiurare la predeterminabilità dei parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomala, il legislatore ha introdotto il sistema del sorteggio in sede di gara di uno dei cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia indicati al comma 2 dell’art. 97 (due dei quali non prevedono il taglio delle ali).

Il decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) è intervenuto ulteriormente sulla norma, tra l’altro ampliando (dal 10 al 20%) la percentuale delle offerte da accantonare con il taglio delle ali nei metodi di cui alle lettere a) e b). Infine, è venuto meno l’art. 121 d.P.R. n. 207/2010 con l’abrogazione del Regolamento di attuazione del vecchio Codice.

Con il Comunicato del 5 ottobre 2016, l’Autorità ha richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici sull’avvenuta abrogazione dell’art. 121 e sulla conseguente impossibilità di continuare ad applicare il metodo del blocco unitario.

Con l’abrogazione dell’art. 121 d.P.R. n. 207/2010 è venuta effettivamente meno la norma positiva – il dato testuale – su cui, nel sistema normativo precedente, si fondava l’interpretazione dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, nel senso indicato dalla Plenaria.

L’abrogazione della norma regolamentare, il cui contenuto dispositivo non è stato trasposto nel nuovo Codice, sembra quindi restituire alla norma primaria, oggi l’art. 97, comma 2, lett. a), b) ed e), il suo significato letterale di accantonamento di un numero assoluto di offerte, singolarmente considerate, corrispondente alla percentuale del 10 (o 20) per cento e non di accantonamento di valori offerti (anche eventualmente corrispondenti ad un numero maggiore di offerte).

Il mutamento di prospettiva desumibile dalla mancata riproposizione di quanto previsto dall’abrogato art. 121 d.P.R. n. 207/2010 appare anche coerente con la complessiva rivisitazione della disciplina del computo della soglia di anomalia, alla luce della quale il ricorso al metodo del blocco unitario non sembra più “così” necessario.

Si fa riferimento alla attenuazione dei rischi di manipolazione della gara derivante dalla non prevedibilità del metodo di calcolo della soglia di anomalia e all’ampliamento (almeno nei casi delle lettere a) e b)) della percentuale di offerte da sottrarre al calcolo della media, così da ridurre il rischio che nella base di calcolo rientrino offerte estreme anche nel caso di offerte identiche.

Da ultimo si rimarca che il mancato “accorpamento” delle offerte identiche non pone una questione di parità di trattamento giacché, come evidenziato nel Comunicato del 5 ottobre 2016, «l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia.

Conseguentemente il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.

Alla luce di quanto considerato, nel caso in esame, trattandosi di gara bandita sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’accorpamento delle due offerte identiche posizionate all’interno dell’ala dei massimi ribassi non è conforme alla vigente normativa.

Vedi anche

DELIBERA ANAC N. 1018 DEL 11 ottobre 2017
OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Cella Costruzioni S.r.l. e Comune di Cividale del Friuli – Procedura ristretta semplificata per l’affidamento dei lavori di completamento immobili palazzetto dello sport 1° stralcio – Importo a base di gara: euro 854.212,00 – S.A.: Comune di Cividale del Friul