Servizi di architettura e ingegneria, requisiti operatori economici: i chiarimenti dell’ANAC

Comunicato del Presidente ANAC del 15 novembre 2017

22 Novembre 2017
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Comunicato del Presidente ANAC del 15 novembre 2017

Con un Comunicato del 15 novembre depositato presso la segreteria del Consiglio ANAC in data 21 novembre 2017, il presidente Raffaele Cantone, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), del d.m. 263/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Di seguito il testo del Comunicato:

“Attese le segnalate difficoltà per le Camere di commercio di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di nomina del direttore tecnico dei soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del d.m. 263/2016, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 15 novembre 2017 ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sul termine di comunicazione dei dati per l’inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.
In particolare, il termine per la trasmissione all’Autorità della delibera di nomina del direttore tecnico, fissato dalla norma in cinque giorni dall’iscrizione dell’atto di nomina sul registro delle imprese, deve ritenersi decorrere dalla comunicazione dell’atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall’intervenuta registrazione.

Raffaele Cantone

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