Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Focus sull’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 5492

29 Novembre 2017
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Focus sull’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2017, n. 5492

Attraverso l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, datata 24 novembre 2017, n. 5492 è stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione:

a) se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione;

b) se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione.

Sulla questione sussiste un contrasto fra le Sezioni, necessitante di un intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria. Alcune pronunce del Consiglio di Stato infatti, hanno cominciato a sostenere la sussistenza della responsabilità precontrattuale anche nella fase che precede la scelta del contraente, e quindi prima e a prescindere dall’aggiudicazione.

La giurisprudenza amministrativa successiva di recente ha tuttavia affermato, con un orientamento che si è andato progressivamente cristallizzandosi ed al quale aderisce anche la stessa Sezione terza, seppure con necessarie precisazioni e “concessioni” all’opposto indirizzo, che la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase.

Perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione.

>> CONSULTA L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 24 NOVEMBRE 2017, n. 5492.

Redazione