Gara di appalto: le condanne vanno dichiarate tutte anche se vecchie e per fatti depenalizzati

Nelle gare pubbliche, la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 deve essere completa e deve contenere il riferimento a tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dall’entità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale.

4 Dicembre 2017
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Nelle gare pubbliche, la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 deve essere completa e deve contenere il riferimento a tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dall’entità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale

Il Tar Lazio, pronunciandosi in primo grado sulla vicenda oggetto della sentenza in commento (sent. 2771/2012), aveva accolto il gravame proposto avverso l’annotazione nel casellario informatico ex art. 8 D.P.R. 207/2010, ritenendo che i precedenti penali non dichiarati dal soggetto interessato si riferissero a fatti che da anni avevano cessato di costituire reato, con conseguente inidoneità degli stessi ad incidere sulla sua moralità professionale;  che, in ogni caso, il fatto che le condanne non risultassero dal certificato del casellario “a richiesta dell’interessato”, era indice della buona fede del ricorrente.

Tali conclusioni sono state disattese dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno escluso la buona fede del soggetto concorrente, attesa la sua piena consapevolezza in ordine alla circostanza di aver subito le condanne penali oggetto di contestazione, nonostante la sopraggiunta depenalizzazione dei reati.

A fronte di una dichiarazione non veritiera, bene aveva fatto l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ad inserire l’annotazione nel casellario informatico, a seguito di segnalazione del provvedimento di esclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ricordato come nelle procedure ad evidenza pubblica l’incompletezza delle dichiarazioni leda di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una celere e affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara: una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva.

Peraltro, l’omessa dichiarazione ha il grave effetto di non consentire all’amministrazione una valutazione ex ante circa la gravità dei reati non dichiarati, trattandosi, quindi, di comportamento tutt’altro che innocuo in quanto idoneo a privare di certezza la decisione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all’ammissione delle imprese che hanno omesso di dichiarare condanne.

>> Consulta massima e testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331

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