Il nuovo regime delle verifiche antimafia nei consorzi

Sintesi dell’articolo curato dall’Avv.Gianpaolo Ferraro che sarà pubblicato sul n.12/2017 del mensile Appalti&Contratti

15 Dicembre 2017
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Sintesi dell’articolo curato dall’Avv.Gianpaolo Ferraro che sarà pubblicato sul n.12/2017 del mensile Appalti&Contratti

Tra le tante modifiche al codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011) apportate dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 04 novembre 2017, sicuramente degna di nota, per l’impatto destinato ad avere sull’operato delle stazioni appaltanti, è quella contenuta nell’art. 27.

La norma, infatti, modifica l’art. 85, comma 2, lettera b) del codice antimafia, relativo ai “soggetti sottoposti alla verifica antimafia” stabilendo che la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, “per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati”.

Rispetto alla versione precedente, quindi, i controlli antimafia devono ora essere estesi a tutti i consorziati e non più soltanto a quelli che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento, oppure inferiore al 10 per cento ma che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento oppure, infine, ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

E’ facile immaginare le conseguenze della novella introdotta dal legislatore, ove si consideri che non è raro imbattersi in consorzi composti da decine di imprese consorziate e che, per ciascuna di esse, le verifiche devono essere eseguite nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, a cui bisogna aggiungere, in caso di informazione antimafia, i familiari conviventi di maggiore età.

La modifica legislativa in questione offre lo spunto per alcune considerazioni critiche, per le quali si rinvia alla lettura dell’articolo che sarà pubblicato sul numero 12/2017 della rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica, Appalti & Contratti, in merito alle conseguenze derivanti dall’emissione di un’informazione antimafia interdittiva a carico di un consorziato non indicato quale esecutore delle prestazioni contrattuali, non essendo cosi scontato che la stazione appaltante possa pretenderne l’espulsione dalla compagine consortile.

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Redazione