Il termine per il ricorso contro l’ammissione alla gara decorre comunque dalla piena conoscenza dell’atto, anche se manca la pubblicazione del provvedimento di ammissione

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 13 dicembre 2017, n. 5870

20 Dicembre 2017
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In caso di mancata pubblicazione sul profilo del committente dell’atto di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il termine per impugnare l’ammissione (e l’esclusione) di cui all’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo (CPA) decorre in ogni caso dalla data di svolgimento della seduta pubblica di gara durante la quale il rappresentante dell’operatore economico ricorrente ha acquisito piena conoscenza degli atti di ammissione (ed esclusione), valendo pur sempre, in tal senso, il principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto ex art. 41, comma 2, CPA.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto procedimentale di grande rilievo nella cornice delle novità recate dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovverosia quello legato al momento da cui far decorrere il termine per proporre ricorso avverso l’ammissione e l’esclusione dei concorrenti in gara secondo il rito peculiare e accelerato (cd. rito “superspeciale”) previsto dall’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo, che regola le contestazioni in giudizio riferite a tale specifica fase delle procedure ad evidenza pubblica, in raccordo con i nuovi adempimenti pubblicitari disposti allo scopo dall’art. 29 del predetto d.lgs. n. 50/2016.

Nella fattispecie, confermando sul punto la pronuncia di primo grado emessa dal TAR Veneto (Venezia, sez. I, sentenza n. 492/2017), il Supremo Consesso ha stabilito difatti che “Sebbene il comma 2-bis dell’art. 120 cod. proc. amm., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 d.lgs. n. 50/2016), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ritiene il Collegio che ciò non implichi l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto – o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematico della stazione appaltante –, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.

In altri termini, in difetto di un’espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell’art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto.

La piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso”.

In argomento, vale peraltro segnalare che, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al citato nuovo Codice dei contratti pubblici, proprio all’art. 29, comma 1, è ora specificato espressamente che il termine per l’impugnazione di che trattasi “(…) decorre dal momento in cui gli atti (…) sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” – le previsioni così modificate e precisate si applicano agli affidamenti banditi a far data dal 20 maggio 2017.

Documenti collegati

Massima e testo integrale della sentenza Consiglio di Stato sez. VI 13/12/2017, n.5870

 

Giuseppe Fabrizio Maiellaro