Esclusione dell’affidamento in house per le fondazioni

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. U, n. 2584/2018

12 Febbraio 2018
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La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. U, n. 2584/2018, conferma l’inconfigurabilità delle fondazioni quali soggetti in house, escludendo pertanto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in loro favore attraverso il suddetto modello gestionale di matrice comunitaria

La questione oggetto del giudizio concerne un’eccezione di difetto di giurisdizione in ragione della ritenuta configurabilità della fondazione quale società (o, più in generale: ente) in house, con la conseguente assoggettabilità alla responsabilità contabile.

A riguardo, la Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversia compresa nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel caso di specie, infatti, è indubbio che la Fondazione abbia natura di persona giuridica privata: essa ha, dunque, un proprio patrimonio, nel quale sono confluite anche risorse pubbliche, ma che ha assunto una propria autonomia – come né è prova evidente il fatto che l’attività oggetto di censura era diretta a consentire di predisporre una richiesta per un mutuo, poi concesso da una fondazione bancaria – costituente la parte più cospicua dell’apporto finanziario necessario per la realizzazione di un progetto.

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Fabio Moretti