Obbligatoria l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, pena l’esclusione dalla gara

Commento alla sentenza del TAR Umbria, n. 56/2018

19 Febbraio 2018
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 le imprese devono dichiarare nell’offerta i c.d. costi interni aziendali della sicurezza e non possono limitarsi ad aderire alla quantificazione operata unilateralmente dalla stazione appaltante

Nella vicenda esaminata dal Tar Umbria, l’impresa ricorrente era stata automaticamente esclusa ex art. 97, comma 8, D.Lgs. 50 del 2016 da una procedura negoziata indetta dall’Università di Perugia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Si trattava, però, di un’esclusione illegittima perché tutte le dieci ditte rimaste in gara dovevano essere estromesse per omessa indicazione nelle rispettive offerte dei costi interni aziendali.

Così non avrebbe trovato applicazione il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, che infatti opera solo se il numero dei concorrenti ammessi in gara sia superiore a dieci, e la ricorrente avrebbe di conseguenza ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, avendo presentato l’offerta con il maggior ribasso.

I giudici amministrativi hanno, quindi, accolto il ricorso e ribaltato gli esiti della selezione, disponendo l’esclusione di tutte le imprese illegittimamente ammesse e il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione.

La normativa nazionale di riferimento di riferimento

L’art. 95, comma 10 del nuovo Codice Appalti, in senso innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 163/2006, impone alle imprese l’obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fanno eccezione solo le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

Gli oneri di sicurezza “interni” o “aziendali”, la cui quantificazione spetta ad ogni concorrente tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che riguardano i rischi relativi alla presenza di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto e che sono predeterminati dalla stazione appaltante.

Secondo la prevalente giurisprudenza, i primi devono essere indicati dalle imprese anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio diversamente da quanto accadeva nel vecchio Codice, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta.

La legge regionale applicata dalla stazione appaltante

L’Università di Perugia aveva dettato nella lettera di invito specifiche disposizioni sull’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, imponendo ai concorrenti di uniformarsi ai costi già quantificati in attuazione dell’art. 23 della L.R. n. 3/2010 e delle linee guida approvate con DGR 569/2011.

Ad avviso dell’amministrazione, la normativa regionale citata, ancora in vigore nonostante il nuovo codice del 2016, conterrebbe una disciplina specifica per quanto concerne gli oneri di sicurezza che consente alla stazione appaltante di predeterminare anche i costi della sicurezza aziendali e alle imprese partecipanti di limitarsi a dichiarare la congruità degli oneri calcolati nella lex specialis di gara.

E poiché, nel caso di specie, tutte le imprese concorrenti avevano dichiarato di aderirvi, si doveva ritenere che le stesse avessero reso anche la dichiarazione prevista dall’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 e meritassero quindi di essere ammesse alla procedura.

La decisione

La decisione di accoglimento del ricorso si fonda, in primo luogo, sul rapporto fra legge statale e normativa regionale nella materia degli appalti pubblici, erroneamente inteso dalla stazione appaltante.

Sul punto, il T.a.r. ha infatti ricordato che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, comprese le regole sugli oneri di sicurezza, è riconducibile alla “tutela della concorrenza” che l’art. 117 Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In secondo luogo, il Collegio ha osservato come il sistema contemplato dalla L.R. 3/2010, da ritenersi comunque abrogata a seguito del nuovo Codice Appalti, sia anche elusivo dell’obbligo imposto dalla legge statale di verificare la congruità effettiva dell’offerta di ogni singolo partecipante, la quale deve riguardare i fattori che incidono sulle condizioni di lavoro e quindi gli oneri di sicurezza aziendali.

In tale ottica, la predeterminazione effettuata unilateralmente dalla stazione appaltante in modo generale ed astratto per ogni concorrente, si pone in contrasto con lo stesso concetto di onere aziendale, collegato alle specifiche caratteristiche di ogni singolo operatore economico, effettuando un’indebita commistione con i diversi oneri di sicurezza per le interferenze.

Infine, anche la mera adesione da parte dei concorrenti alla congruità degli oneri stabilita dalla stazione appaltante è cosa ben diversa dagli adempimenti richiesti dall’art. 95 comma 10, D.lgs. 50/2016 e integra una tipologia di dichiarazione non contemplata da alcuna disposizione normativa, in aperto contrasto con un sistema improntato alla rigida tipizzazione degli atti di gara mediante imposizione di bandi tipo (art. 213 c.2, D.lgs. 50/2016) e alla stessa tassatività delle cause di esclusione (art. 83 c.8, D.lgs. 50/2016).

Documenti collegati

Massima e testo integrale della sentenza TAR Umbria sez. I 22/1/2018, n.56

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