Ammesso il soccorso istruttorio per integrare il versamento del contributo Anac

Il TRGA Trento con sentenza n. 44 del 27 febbraio 2018 ha stabilito che l’errato o incompleto versamento da parte dell’operatore economico del contributo ANAC, previsto quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è sanabile con il soccorso istruttorio

5 Marzo 2018
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L’errato o incompleto versamento da parte dell’operatore economico del contributo ANAC, previsto quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è sanabile con il soccorso istruttorio

Il TRGA Trento con sentenza n. 44 del 27 febbraio 2018 ha stabilito che l’errato o incompleto versamento da parte dell’operatore economico del contributo ANAC, previsto quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è sanabile con il soccorso istruttorio.

La questione trae origine da una gara di servizi. Nella specie il ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta ha effettuato il pagamento del contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ma nella misura inferiore all’importo previsto.

La stazione appaltante in prima battuta ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo la produzione della ricevuta attestante il pagamento di detto contributo.

Nel frattempo l’operatore economico, avvedutosi dell’errore, ha integrato il versamento producendo in sede di soccorso istruttorio la prova del pagamento anche se in parte tardivo.

Tuttavia, l’amministrazione ha disposto l’esclusione dell’impresa in quanto il corretto pagamento del contributo A.N.AC. era stato effettuato in data successiva alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La sentenza

Il giudice amministrativo adito accogliendo il ricorso ha stabilito che in un caso come quello di specie può essere attivato l’istituto del soccorso istruttorio.

Ed infatti il TRGA Trento ha motivato la propria decisone stabilendo che nell’ordinamento vigente non è rinvenibile alcuna norma di legge che preveda la sanzione dell’esclusione in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento del contributo in questione.

Al contrario la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016.

Quest’ultima disposizione, così come novellata dall’art. 52, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede, infatti, che attraverso la procedura di soccorso istruttorio vengano sanate la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Alla luce della citata normativa è, quindi, il principio di massima partecipazione a prevalere sul principio di par condicio.

Pertanto, anche l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui il contributo dovuto dagli operatori economici A.N.AC. è condizione di ammissibilità dell’offerta “non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale” sanabile con il soccorso istruttorio.

Giovanni F. Nicodemo