TAR ancora in conflitto tra loro e con l’ANAC sulla composizione della commissione di gara

14 Marzo 2018
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Secondo il TAR Molise, Campobasso, Sez. I, con la recente sentenza del 6 marzo 2018 n. 122, l’articolo 77 del codice dei contratti non sarebbe ancora in vigore e nel periodo transitorio – fino all’adozione dell’Albo dei commissari (art. 78 del codice) – la norma applicabile, in tema di commissione di gara, sarebbe l’articolo 84 del pregresso codice dei contratti.

L’affermazione – pur fortemente discussa e negata dalla stessa ANAC (parere n. 27/2017) – ha delle implicazioni pratiche tutt’altro che irrilevanti. Si pensi alle stesse cause di incompatibilità riferite al presidente della commissione di gara (se responsabile del servizio) sono del tutto impraticabili ed insostenibili.

Ed anzi, lo stesso “ventaglio” di ipotesi di incompatibilità – tra art. 77 e art. 84 – deve considerarsi maggiormente limitato fino ad escludere che il rapporto gerarchico tra presidente e componenti (o tra gli stessi componenti) dell’organo giudicatore possa costituire autonomo impedimento a far parte dello stesso.

Quale disciplina applicare?

Una prima annotazione – non tecnica – è che non può non essere espressa riguarda l’incredibile difficoltà per il RUP che deve districarsi in un coacervo di norme e linee guida (compresi i bandi tipo) di cui non è ancora chiaro su quali si possa serenamente far affidamento.

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Stefano Usai