Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione sulla natura esemplificativa dei gravi illeciti professionali indicati dall’art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo codice

Rilevanza dei provvedimenti dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

27 Marzo 2018
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Rilevanza dei provvedimenti dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette –  Parere di precontenzioso ANAC, Prec 292/17/S, Delibera n. 266 del 14.3.2018

Torniamo sull’argomento gravi illeciti professionali ex art. 80, co. 5. Lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per analizzare un parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che sembra porsi sulla stessa linea interpretativa del giudice amministrativo.

Ed infatti con il parere in rassegna viene confermata la natura esemplificativa delle fattispecie elencate nell’art. 80, comma 5, lett. c) e, di conseguenza, viene affermata la sussistenza di un margine di valutazione discrezionale per la stazione appaltante nell’accertare che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, sulla base di ogni provvedimento idoneo a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente.

Afferma in particolare l’Autorità che la stazione appaltante può attribuire rilevanza anche “a situazioni non espressamente individuate nel Codice e nelle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dalla norma e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi”.

Nel caso esaminato dall’Autorità nei confronti dell’operatore economico era stato comminato un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui era stata accertata la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del TFUE.

Tale ipotesi, non indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, viene però contemplata dalle Linee guida n. 6 della stessa Anac (punto 2.2.3) come una di quelle situazioni “idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico” che deve essere valutata dalla stazione appaltante ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente.

Conclude dunque l’Autorità che spetta alla stazione appaltante la valutazione della rilevanza, ai fini dell’esclusione ex dell’art. 80, co. 5, lett. c), dei fatti ascrivibili all’operatore economico tenendo in debita considerazione anche i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust “gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

Antonio D’Agostino