Il riaffido dell’appalto ed il re-invito, di norma, non sono consentiti anche nelle nuove linee guida n. 4/2018

27 Marzo 2018
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Appalti, invito del pregresso affidatario

La recente sentenza del TAR Veneto, Sez. I, del 21 marzo 2018 n. 320 – che ritorna sulla questione dell’invito del pregresso affidatario – consente di analizzare la questione nodale della rotazione nella successione dell’appalto avente ad oggetto “una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi” (come si esprimono le nuove linee guida approvate con la deliberazione 206/2018 dell’ANAC, nel prosieguo LG 4/2018) .

La pronuncia, statuita evidentemente sotto l’egida delle (quasi) pregresse linee guida (per comodità anche LG 4/2016), annulla – su precisa ed ovvia censura – l’aggiudicazione dell’appalto per violazione del principio di rotazione.

La violazione è stata determinata dalla mancata motivazione del re-invito (anche) dell’affidatario uscente che – si legge testualmente nel testo della sentenza – “avrebbe dovutosaltare il primo affidamento successivo” in ragione della posizione di vantaggio acquisita rispetto agli altri concorrenti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Cons. Stato Sez. V, Sent., 31 agosto 2017, n. 4125”. L’aspetto sostanziale, però, rilevato dal giudice è la mancata motivazione.

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