Committente, appaltatore, subappaltatore: no all’automatico collegamento negoziale bypassante

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, 12.01.2018, n. 648

3 Aprile 2018
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Può la Committente rispondere di pretese risarcitorie azionate dal subappaltatore per non aver verificato che la mandataria dell’ATI affidataria dei lavori trasmettesse le fatture quietanzate per il pagamento delle somme (rimaste insolute) dovute alla medesima subappaltatrice?

L’art. 18 c. 3 bis (abrogato) della L. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) prevedeva che: “Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento”.

Oggi la disciplina richiamata, seppure con le evidenti differenze, è prevista all’art. 105, c. 13, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;  disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, risponde a un interrogativo che nasce proprio da un tentativo di lettura estensiva delle disposizioni menzionate: può la Committente rispondere di pretese risarcitorie azionate dal subappaltatore per non aver verificato che la mandataria dell’ATI affidataria dei lavori trasmettesse le fatture quietanzate per il pagamento delle somme (rimaste insolute) dovute alla medesima subappaltatrice?

A dire della Società ricorrente, in breve, dalle previsioni di cui al c. 3 bis dell’art. 18, discenderebbe un collegamento tra il contratto principale (committente – appaltatore) ed il subcontratto (appaltatore – subappaltatore) proprio in ragione dell’autorizzazione del subappalto e della facoltà rimessa al committente di provvedere alla liquidazione diretta del subappaltatore.

Da tale assunto, sempre seguendo la questione rimessa al vaglio della Suprema Corte, deriverebbe la concorrente responsabilità della Committente nei confronti della subappaltatrice per le inadempienze poste in essere dall’ATI aggiudicatrice dei lavori.

Ebbene, pur richiamando la copiosa giurisprudenza volta ad affermare che la sorte del contratto di subappalto è condizionata da quella del contratto principale (ipotesi di risoluzione, risarcimento del danno per vizi e difformità dell’opera), con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha posto l’accento sul carattere autonomo dei due rapporti contrattuali.

Nessun rapporto diretto, dunque, sussiste tra committente e subappaltatore essendo quest’ultimo legato da vincolo negoziale solamente con l’appaltatore, posto che “il consenso, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgo(a)no soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione”.

È chiarito, con ciò, che il subappaltatore ed il committente non godono della titolarità di reciproche azioni dirette: così come il committente potrà contestare i vizi dell’eseguito solo all’appaltatore allo stesso modo il subappaltatore non potrà agire nei confronti del committente per ottenere l’adempimento delle obbligazioni negoziali e, nel dettaglio, per conseguire il pagamento relativo alle prestazioni oggetto del subcontratto, per il solo fatto dell’intervenuta manifestazione di consenso al subappalto.

E così dettagliatamente la Corte: “il carattere derivato del subappalto non può (possa) implicare l’automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto, il quale – nonostante l’autorizzazione della stazione appaltante al subappalto – ha conservato la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale tra l’Università appaltante e l’ATI appaltatrice, sicchè l’ente non ha instaurato alcun rapporto diretto con la ditta subappaltatrice (…) ed è rimasto estraneo ai rapporti tra l’appaltatrice e la ditta subappaltatrice (di cui al contratti in data 7 febbraio 1997 e 9 marzo 1998), avendo l’autorizzazione al subappalto comportato solo la legittimità del consentito contratto di subappalto, senza far sorgere un nuovo soggetto nel rapporto originario (Cass. 1561/2010)”.

Documenti collegati

Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, 12.01.2018, n. 648

Laura Fioravanti