Ammissibile la partecipazione a gare pubbliche di una succursale italiana di società con sede al di fuori dell’UE

Nella nozione di operatore economico abilitato alla partecipazione di gare pubbliche rientrano anche le succursali di società straniere prive di personalità giuridica purchè in possesso di una propria distinta e autonoma organizzazione economica

4 Aprile 2018
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Nella nozione di operatore economico abilitato alla partecipazione di gare pubbliche rientrano anche le succursali di società straniere prive di personalità giuridica purchè in possesso di una propria distinta e autonoma organizzazione economica

La pronuncia in commento affronta  il caso di una branch di una società straniera con sede negli USA esclusa da una gara di appalto sotto la soglia comunitaria perché priva di personalità giuridica.

Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato le coordinate di fondo dell’Unione Europea, ha rilevato che l’art. 45 del d.lgs 50/2016, avente ad oggetto l’individuazione degli operatori economici ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche, in forza di un espresso richiamo, deve essere letto alla luce dell’art. 3, c.1, lett. p) del medesimo testo normativo che fornisce la definizione di operatore economico e include espressamente, nel novero dei soggetti che rientrano in detta nozione, l’ente senza personalità giuridica purchè lo stesso offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, è stato quindi enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’ammissione ad una procedura per l’affidamento di contratti pubblici nel mercato interno, non è rilevante che la branch possieda una distinta e autonoma personalità giuridica rispetto alla casa madre con sede al di fuori dell’UE, bensì che possieda una propria distinta e autonoma organizzazione economica che deve manifestarsi attraverso la duratura presenza di personale e di attrezzature materiali sul territorio italiano.

Documenti collegati

Consiglio di Stato sez. III 7/3/2018 n. 1462
Contratti pubblici- Operatore economico- Definizione contenuta nella lettera p) dell’articolo 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 – Vi rientra l’ente senza personalità giuridica – A condizione  che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi – Interpretazione del primo comma dell’art. 45 dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 – Prevalenza al canone logico-sistematico – Branch/filiale/succursale – Non è rilevante che possieda una distinta e autonoma personalità giuridica – Necessità che possieda un propria distinta e autonoma organizzazione economica – Esclusione dalla gara – Illegittimità

 

Gaetano Zurlo